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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 193rebbe sulla società di calcio che gestisce lo stadio, ed in questo contesto,dalla medesima pronuncia è stato ritenuto irrilevante che il danno abbiaavuto concausa nel fatto di un terzo; si è affermato infatti, al riguardo, che ilfatto del terzo rileva unicamente quando sia tale da elidere totalmente ilnesso causale tra l’attività gestoria e l’evento, circostanza che nella speciesportivo, ai fini della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni, può tenere in considerazionela verificata sussistenza di una delle seguenti circostanze: adozione ed efficace attuazioneprima del fatto, di modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenirecomportamenti violenti, con impiego di risorse finanziarie ed umane idonee allo scopo;ovvero concreta cooperazione della società con le forze dell’ordine e le altre autorità competentiper l’adozione di misure atte alla prevenzione e alla identificazione dei responsabili deifatti di violenza. Sul controverso istituto della responsabilità oggettiva sportiva e sul suo fondamento,si v. Tortora, Izzo, Ghia, Guarino, Danese, Nucci, Naccarato, Casolino, Novarina,Diritto sportivo, cit., p. 103 ss.; Izzo, Le responsabilità nello sport, cit., p. 127 ss., ove ulterioririferimenti. Sulle possibili conseguenze dell’affermazione della responsabilità oggettivada parte del giudice sportivo sulla valutazione della responsabilità dell’organizzatore daparte del giudice statale, si v. Santoro, Sport estremi e responsabilità, nei Quaderni di Responsabilitàcivile e previdenza, Milano, 2008, pp. 174-175, la quale afferma che il giudice, chiamatoa decidere in merito alla domanda di risarcimento del danno derivato da fatti ascrivibili allaresponsabilità oggettiva della società, dovrà fondare la sua decisione non già sulla regoladell’ordinamento sportivo, ma sulla regola di cui all’art. 2050 c.c., che, tuttavia, viene riempitadi contenuto, sulla base della normativa sportiva: “in altri termini”, a parere dell’a. citata,“le regole federali che addossano la responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblicoa carico delle società, specificando talvolta i singoli comportamenti costituenti infrazione […]riempiono di contenuto la generale nozione di attività pericolosa riferita all’organizzatoresportivo”; Liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, cit., pp. 86-87, il quale,nel commentare l’inedita pronuncia di Trib. Crotone, 17 giugno 1993, n. 433, che ha condannatola società al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità oggettiva proprio sulla basedella regola sportiva che configura la responsabilità oggettiva per i fatti di violenza ascrivibilialla tifoseria, sottolinea la marcata funzionalità della responsabilità oggettiva sportiva a taluniscopi, quali quelli della prevenzione dei fenomeni di violenza, perseguiti anche dall’ordinamentogiuridico statale, rilevando che “è proprio questa funzione antiviolenza che sancisceuna sorta di dovere preventivo di induzione al controllo in capo all’organizzatore sportivo”,ma precisando anche che la rilevanza dell’istituto della responsabilità sportiva oggettiva all’internodel sistema generale della responsabilità civile “sembra, in ogni caso, condizionatadallo stesso valore giuridico del caso fortuito”. Molto critico invece sulla decisione del tribunalecalabrese Castronovo, Pluralità degli ordinamenti, cit., pp. 554-555, il quale afferma che“una decisione del genere è esemplare della incomprensione di ciò che autonomia dell’ordinamentosportivo sia, e pluralità degli ordinamenti giuridici significhi […] la regola dell’ordinamentocollaterale sportivo […] non può diventare automaticamente, e quasi a mo’di corollario,responsabilità oggettiva degli stessi soggetti secondo l’ordinamento dello Stato […] Ciascunordinamento può contenere regole di responsabilità, che si riferiscono agli ambiti suoipropri: questo significa che non è possibile trarre effetti giuridici previsti in uno da regole contenutein alcuno degli altri”.

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