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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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192 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011L’onere della prova di avere adottato tutte le misure idonee incombe-nacciose o incitanti alla violenza; esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazionecomunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza (art. 12,comma 3°): in caso di violazione, il giudice sportivo applicherà la sanzione dell’ammenda; neicasi più gravi, da valutare in modo particolare anche con riguardo alla recidiva, potrà esseredisposto l’obbligo di disputare uno o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi dispettatori, ovvero potrà essere prevista la squalifica del campo per una o più giornate (art. 12,comma 6°). Le società sono responsabili anche per i fatti violenti commessi dai propri sostenitoriin occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, che nelle areeesterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamentiposti in essere all’interno dell’impianto sportivo, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumitàpubblica o un danno grave all’incolumità fisica di uno o più persone (art. 14, comma1°); per questi fatti è prevista la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida; laddove la societàsia già stata diffidata o in caso di fatti particolarmente gravi potrà essere disposto l’obbligodi disputare uno o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori, ovveropotrà essere prevista la squalifica del campo per una o più giornate (art. 14, comma 2°). Le disposizionida ultimo richiamate si rinvengono nell’attuale Codice di giustizia sportiva entratoin vigore il 1.7.2007. In relazione alle norme, di contenuto analogo, contenute nel Codice digiustizia sportiva in vigore precedentemente, si è pronunciato il TAR Catania Sicilia,19.4.2007, n. 679, in Foro Amm. TAR, 2007, p. 1484, con nota di Paolantonio, che ha dichiaratol’illegittimità delle norme disciplinari prevedenti la responsabilità oggettiva delle societàcalcistiche per i fatti di violenza imputabili ai propri tifosi, invocando il principio di personalitàdella pena, di cui all’art. 27 Cost. (nel caso di specie alcuni abbonati del Catania si erano rivoltiTAR lamentando un danno in conseguenza dei provvedimenti assunti dal giudice sportivoin seguito ai già richiamati disordini, in occasione dei quali, durante la partita Catania-Palermo,era morto l’agente Raciti; in applicazione delle norme del Codice sulla responsabilitàoggettiva delle società calcistiche, il giudice sportivo aveva infatti deciso che tutte le successivepartite casalinghe del Catania di lì alla fine del campionato avrebbero dovuto disputarsi aporte chiuse). La pronuncia citata è commentata da Forti, Riflessioni in tema di diritto disciplinaresportivo e responsabilità oggettiva, in Riv. dir. econ. sport, 2007, p. 13 ss., il quale (p. 24)informa anche in merito ai successivi articolati sviluppi giudiziari della vicenda di specie, chesi è conclusa con la conciliazione fra Catania e F.I.G.C. davanti alla Camera di Conciliazionee Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., nell’ambito della quale la società si è dichiarata estraneaal ricorso presentato dal gruppo di abbonati ed ha accettato la sanzione, ottenendo come contropartital’apertura dello stadio al pubblico per le ultime due giornate del campionato. Lasentenza è commentata anche da Castronovo, Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportivae responsabilità civile, in Europa e dir. priv., 2008, pp. 549-550, il quale, analizzandone la motivazione,rileva criticamente come il principio di personalità della pena sia stato richiamato asproposito dal giudice amministrativo, vertendosi, nella specie, non di responsabilità oggettivapenale di una persona fisica, ma di responsabilità oggettiva disciplinare (sportiva) di unapersona giuridica. Sulle regole di responsabilità oggettiva delle società calcistiche previste dalCodice di giustizia sportiva in collegamento a comportamenti violenti dei propri tifosi, si v.anche Franchini, Profili di attualità nella disciplina della Federazione italiana giuoco calcio, inFenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Napoli,2009, pp. 643-644, il quale ricorda anche che (ai sensi dell’art. 14, comma 4°) il giudice

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