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SAGGI 191tività pericolosa anche in casi nei quali sembrerebbe dover operare il principiogenerale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” ( 119 ).Analoga decisione è stata assunta in un altro caso di lancio di oggetti permancanza di coperture orizzontali ( 120 ); nella specie, l’anello inferiore riservatoai tifosi della squadra ospite era più largo di quello superiore riservatoalla opposta tifoseria, dalla quale era quindi possibile un lancio di oggetti.Anche in tale occasione, si è affermato che l’organizzazione di una partitadi calcio è attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., sia perché ritenutatale dalle numerose disposizioni volte ad impedire incidenti negli stadi ofuori da essi, sia perché oggettivamente pericolosa, come dimostra la seriedi incidenti che sempre avvengono in occasione delle partite; è stato datoaltresì rilievo agli interessi economici coinvolti in questo tipo di eventi.In questa prospettiva, si è ritenuto che il gestore dello stadio debbaadottare ogni misura idonea ad evitare il verificarsi di eventi dannosi che vedanocoinvolti gli spettatori, derivanti tanto da lanci di oggetti, quanto dacontatti fisici tra tifoserie avversarie, anche perché la normativa in materiarichiede che le strutture sportive siano predisposte per tenere separati i tifosiavversari e che le barriere tra settori siano realizzate con materiali resistentied ignifughi ( 121 ).( 119 ) Così Grassani, La responsabilità risarcitoria dell’organizzatore dell’evento sportivo –il caso Juventus. Sentenza del Tribunale di Torino 8 novembre 2004, in Riv. dir. econ. sport, 2005,p. 134. Critico nei confronti della decisione che ha coinvolto unicamente la squadra organizzatrice,conduttrice dello stadio, mandando esente da ogni responsabilità il Comune di Torinoche ne era proprietario, anche Lepore, La responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazionedelle attività sportive, cit., p. 278, il quale, richiamando la Cass. Pen., 27.1.1975, n. 207, in Riv.dir. sport., 1976, p. 30, rileva che una soluzione diversa dovrà essere invece ricercata qualoral’impianto formi oggetto di concessione amministrativa, per cui la quasi totalità della gestionee dell’organizzazione dello stesso e degli eventi che in esso vengono realizzati, fanno caricoalla società concessionaria in via esclusiva, la quale ha anche l’obbligo di provvedere all’ottenimentodella relativa autorizzazione di pubblica sicurezza.( 120 ) Trattasi dell’incontro di calcio Milan-Sampdoria, sottoposto all’esame di App. Milano18.5.2001, in Foro pad., 2002, I, c. 205, con nota di Curti, nonché, previamente, di Trib. Milano,21.9.1998, n. 10037, cit.( 121 ) È opportuno rilevare, al riguardo, che il Codice di giustizia della F.I.G.C. configura acarico delle società calcistiche una responsabilità oggettiva in relazione all’operato dei proprisostenitori sia sul proprio campo, ivi compreso il campo neutro, sia su quello delle societàospitanti (art. 4, comma 3°), nonché un’ulteriore responsabilità in relazione all’ordine e allasicurezza prima, dopo e durante lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impiantosportivo, che nelle aree esterne immediatamente adiacenti (art. 4, comma 4°). È inoltre previstoche le società rispondano per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi dimateriale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere,di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, mi-

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