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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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190 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Venendo ora, più nello specifico, all’esame dell’incidente avvenuto alloStadio delle Alpi di Torino durante la partita di calcio Juventus-Roma, nelcorso del campionato 2000-2001 ( 118 ), deve rammentarsi che, in tale occasione,un tifoso della Roma veniva gravemente ferito alla mano destra daun fumogeno, lanciato dal settore riservato alla tifoseria avversaria, che eglinon aveva potuto evitare, a causa della ingessatura che gli immobilizzava lagamba destra e che gli aveva impedito di allontanarsi celermente.Il danneggiato conveniva la Juventus, in qualità di organizzatrice dell’incontrocalcistico, non a titolo di responsabilità contrattuale, come pureavrebbe potuto avendo pagato il biglietto, bensì a titolo di responsabilità extracontrattualeper esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., con conseguenteonere probatorio, a carico della Juventus, di “aver adottato tutte lemisure idonee ad evitare il danno”.All’esito dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio, era emersa, inprimo luogo, la responsabilità della Questura competente, e quindi delloStato, a causa delle riscontrate lacune nel sistema di perquisizioni, ed inoltrela responsabilità del Comune di Torino, in qualità di proprietario delloStadio delle Alpi, per aver concesso in locazione alla Juventus uno stadio, lecui strutture si erano rivelate inadeguate nel 2001, in quanto sprovviste di ripariorizzontali fissi o mobili che ostacolassero i lanci reciproci di oggetti frale tifoserie avversarie, con conseguente pericolosità dello stadio stesso.L’istruttoria aveva quindi escluso la responsabilità della Juventus organizzatrice,tanto più che la stessa aveva più volte sollecitato interventi adeguatoridel Comune di Torino, mirati a fronteggiare la pericolosità dell’eventocalcistico.Tuttavia la Juventus è stata condannata ex art. 2050 c.c., sull’assunto chela stessa, ben consapevole della pericolosità dell’incontro e dell’impianto –tant’è vero che aveva più volte sollecitato al riguardo interventi da parte delComune – non aveva scelto di disputare la partita in un altro stadio.E ciò, nonostante fosse possibile obiettare, al riguardo, che il comportamentoche si rimproverava essere stato omesso, cioè quello di far disputarela partita in uno stadio differente, si presentava difficilmente esigibile nelcaso di specie, essendosi la Juventus impegnata ad inizio anno, nei confrontidella F.I.G.C., a disputare tutti gli incontri di calcio a Torino; inoltre,non sembra che durante l’istruttoria si fosse adeguatamente vagliato se esistesseun altro stadio che potesse costituire una valida alternativa.Come ben si vede, la tendenza della giurisprudenza appare quella di ricondurrecomunque alla società di calcio organizzatrice la responsabilitàper il lancio di oggetti, invocando le regole in tema di responsabilità per at-( 118 ) Che ha formato oggetto della più volte richiamata Trib. Torino, 8.11.2004.

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