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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 189di terzi, dal momento che il fatto del terzo escluderebbe il nesso causale econsiderato che l’organizzazione di una partita di calcio professionisticonon costituirebbe attività pericolosa, di tal che, secondo il principio generaledi cui all’art. 2043 c.c., andrebbe provato dal danneggiato l’elemento soggettivodel fatto illecito ( 113 ).Con riguardo all’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto laresponsabilità extracontrattuale della società di calcio per danni arrecati aiterzi, quali spettatori e tifosi, lo stesso ha fatto leva, di volta in volta, sulla responsabilitàgenerale di cui al precetto del neminem laedere, ex art. 2043 c.c.,e sulle responsabilità speciali di cui agli artt. 2049 e 2050 c.c.Ed infatti, nel caso degli incontri di calcio professionistici, l’esigenza dioggettivizzare la responsabilità per eventi dannosi occorsi durante le partiteriposa, da un lato, nella difficoltà di individuare un responsabile del comportamentodannoso ( 114 ), e, dall’altro, nell’esigenza di apprestare al danneggiatouna più veloce ed efficace azione risarcitoria (favor victimae) ( 115 ).Si osserva, inoltre, che la frequenza con la quale in certi contesti si verificanoeventi dannosi, ovvero la gravità degli stessi, rende qualificabile comepericolosa l’attività di chi organizza una competizione sportiva, cosicchési deve necessariamente richiamare l’art. 2050 c.c. con riferimento agliincontri di calcio professionistico, circa il quale si constata, infatti, che lostesso, pur consistendo nel gioco intorno al pallone, si sviluppa e si amplificatuttavia ben oltre tale ambito, come dimostra il crescendo di violenze neglistadi, nonché negli spazi immediatamente adiacenti.Infine, la tendenza ad “oggettivizzare” la responsabilità delle societàsportive, in caso di eventi professionistici, si giustifica preminentemente sulrilievo che lo sport, ed in particolare taluni sport, come il calcio, sono semprepiù da riguardare come business, in ragione dei molteplici interessi economiciche vi ruotano attorno (pubblicità, sponsorizzazioni, diritti radiotelevisivi,eventi promozionali . . .), cosicché ben si comprende l’esigenza di applicareil principio “cuius commoda eius et incommoda”, con conseguente responsabilitàoggettiva della società sportiva per i danni arrecati ai terzi, come,ad esempio, nel caso del lancio di fumogeno ( 116 ), ed agli atleti, come nelcaso, sopra esaminato, delle lesioni subite dal calciatore Domenico Giampàdel Messina calcio ( 117 ).( 113 ) Nella specie ritenuto insussistente: nel caso di cui trattasi, infatti, uno spettatore,mentre era in fila per accedere alle gradinate, era stato colpito all’occhio sinistro da un oggettolanciato da alcuni tifosi all’interno dello stadio.( 114 ) Ad esempio, nel caso del lancio di oggetti in campo dagli spalti: al riguardo, si richiamanuovamente Trib. Torino, 8.11.2004, cit., che ha deciso in merito al lancio di un petardo.( 115 ) Maietta, La responsabilità civile della società di calcio, cit., p. 45.( 116 ) Trib. Torino, 8.11.2004, cit.( 117 ) Si veda, al riguardo, Maietta, La responsabilità civile delle società di calcio, cit., p. 46.

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