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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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188 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011lumità degli spettatori, anche sulla fase dell’ingresso e dell’uscita dallo stadio”( 109 ). In applicazione di tale principio, le medesime decisioni hanno peraltroin concreto escluso la responsabilità civile della società sportiva per lelesioni subite da uno spettatore fuori dallo stadio in seguito alle percossedei tifosi avversari o procurate da lancio di oggetti contundenti, e a distanzadi tempo dalla conclusione dell’incontro; ciò, in quanto, in presenza di talicircostanze, i comportamenti dei tifosi, se pure prevedibili, non sarebberocomunque fronteggiabili.In sede di appello, si è confermato che “l’obbligo contrattuale di garantirelo spettacolo include anche quello di adottare tutte le misure idonee ad assicurarel’incolumità degli spettatori, misura accessoria rispetto a quella principaledi fornire lo spettacolo”, per concludere tuttavia che va esclusa la responsabilitàcontrattuale dell’organizzatore della partita di calcio per i danniriportati da tifosi al termine della partita ed al di fuori dello stadio, attesoche “esaurito lo spettacolo, gli spettatori che abbiano lasciato il luogo in cui essosi è svolto, non possono vantare alcuna pretesa in ordine ad un contrattoesaurito in ogni prestazione da entrambi i contraenti” ( 110 ).Ed ancora, si è addirittura ritenuto ( 111 ) che l’obbligo contrattuale di garantirela sicurezza dello spettatore pagante si tradurrebbe nell’obbligo diimpedire l’introduzione ed il lancio di oggetti nello stadio; sussisterebbequindi un obbligo di vigilanza come momento “privatistico” della società dicalcio organizzatrice dell’evento, che sarebbe contrattualmente tenuta anchea porre in essere tutte le attività che occasionalmente e temporaneamentesi configurano come strumentali al mantenimento dell’ordine pubblico.Per contro, ad avviso di una decisione di merito più recente ( 112 ), la societàdi calcio non sarebbe contrattualmente tenuta a garantire l’incolumitàdegli spettatori, dovere che invece incomberebbe unicamente sulle forzedell’ordine; sempre secondo la medesima decisione, inoltre, l’organizzatoredi una partita di calcio non avrebbe neppure l’obbligo extracontrattualedi salvaguardare l’incolumità degli spettatori dal lancio di oggetti ad opera( 109 ) Trib. Milano, 21.3.1988, cit.; nonché Trib. Milano, 18.1.1973, cit. Sul punto, si vedaanche Liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, cit., p. 142.( 110 ) App. Milano, 30.3.1990, cit. In merito alla richiamata decisione, si veda nuovamentefranzoni, La responsabilità civile, cit., p. 922 ss., che sottolinea come, agli effetti della sussistenzadella responsabilità contrattuale dell’organizzatore, sia necessario che “il pregiudiziolamentato dall’utente sia in rapporto di causalità con l’evento, dunque che il fatto dell’organizzatorepossa essere considerato conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondol’art. 1223 c.c.”.( 111 ) Giud. pace Napoli, 31.12.2003, in Giur. it., 2004, I, 2, c. 2324, con nota di Lucarelli.( 112 ) Trib. Perugia, 15.7.2005, in Resp. civ. prev., 2006, p. 1297, con nota di Zuddas.

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