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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 187sina, organizzatrice della gara, un ulteriore titolo di responsabilità, ex art.2051 c.c. ( 106 ).Si è inoltre rilevato che l’ipotizzata responsabilità, anche ai sensi dell’art.2051 c.c., della società sportiva organizzatrice dell’incontro di calcio,non precluderebbe alla stessa l’azione di regresso nei confronti del produttoredel cartellone, a titolo di responsabilità oggettiva per danno da prodottodifettoso, superabile, da parte del produttore stesso, mediante la prova diaver adottato tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi a disposizione delmercato, per produrre e commercializzare correttamente il prodotto; néprecluderebbe il regresso della società sportiva medesima anche nei confrontidella terna arbitrale, sulla quale incombe infatti l’obbligo di verificarela conformità del cartellone pubblicitario alle norme regolamentari concernentile attrezzature utilizzate, nonché la conformità del terreno di gioco edi quanto ad esso pertinenziale ( 107 ).In un’ulteriore fattispecie, in cui una violenta pallonata aveva colpito alvolto un calciatore, che aveva quindi proposto azione nei confronti della societàdi calcio organizzatrice per il risarcimento dei danni subiti, la responsabilitàdella convenuta è stata negata, in quanto la pallonata è stata consideratarientrare nel rischio consentito dal giocatore, con conseguente operativitàdella scriminante sportiva, che infatti giustifica la produzione dellalesione ogniqualvolta la stessa non sia stata provocata con intenzione di lederee sia stata funzionale allo spirito agonistico della specifica disciplina,oltre che ispirata a razionalità sportiva ( 108 ). In ipotesi, si sarebbe potuto configurarela responsabilità della società sportiva, ove l’infortunato avesse dimostratoche il danno era stato causato dalle concrete modalità di organizzazioneo gestione dell’impianto, dalla mancanza di misure di sicurezza odal ritardo nell’intervento dei sanitari.Quanto al secondo profilo di responsabilità delle società di calcio, sopraindividuato sub b), vale a dire quello relativo ai danni provocati a spettatorie tifosi, si rinvengono in giurisprudenza, sia decisioni che hanno affermatola responsabilità della società di calcio a titolo contrattuale, sia pronunzieche ne hanno invece riconosciuta la responsabilità aquiliana.Con riguardo al primo orientamento, si è infatti affermato da talune cortidi merito che “l’obbligo di garantire il godimento dello spettacolo assuntodall’ente organizzatore della partita di calcio con la vendita del biglietto includecertamente il dovere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’inco-( 106 ) Maietta, La responsabilità civile della società di calcio, cit., p. 49.( 107 ) Maietta, La responsabilità civile delle società di calcio, cit., p. 49 ss., e autorevole dottrinadal medesimo citata. Si veda inoltre, al riguardo, il d.m. 18.3.1996, recante Norme di sicurezzaper la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.( 108 ) Trib. Cassino, 18.4.2002, in Giur. romana, 2002, p. 383.

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