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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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186 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011c.c., ipotizzata a carico della società sportiva per omessa vigilanza sul correttoposizionamento del supporto pubblicitario – che sembra fosse statospostato dopo il controllo degli ufficiali di gara – nonché “per omessa adozionedelle misure di sicurezza necessarie a rendere l’insidia del ferro sporgentedel cartello pubblicitario visibile e prevedibile” ( 102 ).Si è ritenuto peraltro che, nel caso esaminato, si sarebbe in linea di principioben potuta prospettare anche una responsabilità ex art. 2051 c.c., perdanni da cose in custodia, atteso che i cartelloni pubblicitari collocati all’internoallo stadio di calcio sono soggetti al continuo monitoraggio del soggetto-custode,sul quale ricadono gli obblighi di vigilanza sulla loro integritào comunque non alterazione o non rimozione da parte di terzi ( 103 ).Per attività di “custodia” si intende infatti “qualsiasi relazione fra la cosaed il soggetto, tale per cui si possa ritenere che a quest’ultimo incomba un doveredi controllo su di essa” ( 104 ); per aversi vera e propria custodia, è quindinecessario che la cosa custodita, che abbia causato la lesione, si trovi sottola diretta sorveglianza e dipendenza assoluta del custode, con esclusione diqualsiasi altra persona ( 105 ).Il custode delle cose risponde quindi del danno dalle stesse (dinamicheo statiche) prodotto, a meno che provi il caso fortuito o il fatto del terzo, seautonomo, imprevedibile ed inevitabile.Pertanto, poiché nel “caso Giampà” si è ritenuto che non si fosse verificatoun fatto del terzo, od un fattore esterno, tali da interrompere il nessocausale fra il custode (società sportiva Messina), la cosa e l’evento lesivo, sarebbestato verosimilmente ipotizzabile, a carico della società di calcio Mes-( 102 ) Così, Maietta, La responsabilità civile della società di calcio, cit., p. 46 ss. Critico sulpunto Lepore, Responsabilità civile e tutela della “persona-atleta”, cit., p. 254 ss., ad avviso delquale, nel caso di specie, sarebbe stato necessario approfondire meglio l’effettivo ruolo giocatodalla società del Messina in merito alla gestione dello stadio e alla predisposizione dellacartellonistica pubblicitaria ivi presente, non essendo sempre detto che chi organizza l’incontrosi occupi anche di questo particolare aspetto, circostanza data invece per scontata dalladottrina citata; l’a. riferisce anche in merito alla pronuncia emanata dal Tribunale penale diMessina, in data 28.9.2006, che ha sancito la condanna del legale rappresentante della societàche gestiva la cartellonistica e del tecnico allestitore, a tre mesi di reclusione e venti giorni diarresto per entrambi e alla liquidazione delle spese sostenute dal giocatore: tale ultima sentenzaindividua, a suo avviso, il vero responsabile delle lesioni occorse a Giampà, ovvero lasocietà pubblicitaria e non il Messina calcio. Identiche conclusioni, nel senso dell’applicabilitàdell’art. 2050 c.c., potrebbero a maggior ragione ipotizzarsi ove l’atleta leso in dipendenzadella mancata predisposizione di idonee cautele non fosse contrattualmente legato all’organizzatore.( 103 ) Maietta, La responsabilità civile della società di calcio,cit., pp. 48-49.( 104 ) Per tutti, Alpa, Bessone, Zeno Zencovich, I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato,diretto da Rescigno, 14, 2 a ed., Torino, 1995, p. 354.( 105 ) Geri, Responsabilità civile da custodia, in Resp. civ. prev., 1974, p. 169.

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