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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 185Si tratta di una pronuncia, che, a ben guardare, si è espressa in merito all’applicabilitàdella richiamata disposizione codicistica alla società di calcioonde fondare la responsabilità della stessa per il grave infortunio occorso alproprio giocatore, semplicemente in forza della sua qualità di datrice di lavoroe non già anche in qualità di organizzatrice di una particolare gara; peraltro,ove si fosse trattato di un infortunio verificatosi nel corso di una partitaorganizzata da detta società, parimenti questa avrebbe potuto esserechiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. dal giocatore che, nella specie,non fosse stato adeguatamente tutelato nella propria integrità fisica.Dalla natura contrattuale della responsabilità di cui al 2087 c.c. derivanorilevanti conseguenze in merito alla ripartizione dell’onere della prova, che,una volta dimostrato dall’atleta il verificarsi dell’infortunio nel corso dellosvolgimento del rapporto lavorativo, sarà a carico del datore di lavoro, ilquale, ove voglia esonerarsi, dovrà dimostrare che l’evento dannoso si è verificatoper causa a lui non imputabile e nonostante abbia posto in esseretutte le misure idonee ad evitare il danno ( 100 ).Nel caso concreto esaminato, inoltre, è stata affermata la responsabilitàdella società sportiva anche ex art. 2049 c.c., applicabile in relazione agli illeciticommessi dai preposti, quale – nella specie – il medico sportivo dellasocietà stessa.In una diversa fattispecie venuta alla ribalta delle cronache, un orientamentodottrinale ha invece ritenuto applicabile l’art. 2050 c.c. ( 101 ), affermandoquindi la responsabilità extracontrattuale della società di calcio neiconfronti dell’atleta, per esercizio di attività pericolosa. Durante la partita dicalcio Messina-Lecce, il calciatore Domenico Giampà (giocatore del MessinaCalcio) andò a scontrarsi con un cartellone pubblicitario “rotativo” posizionatoa bordo campo, riportando lesioni personali alla coscia sinistra acausa della recisione del muscolo mediale, e ben 147 punti di sutura.Al riguardo, il regolamento della F.I.G.C. prevede una distanza di duemetri e mezzo di tali cartelloni dalle linee di demarcazione del campo. Si èperaltro rilevato che il rispetto di dette prescrizioni non esime la societàsportiva dall’osservanza dei principi generali di cautela e di salvaguardia perl’incolumità degli atleti, vale a dire che non basta aver rispettato le distanzestabilite per poter affermare e dimostrare di aver adottato tutte le misureidonee ad evitare il danno. Di qui, la responsabilità oggettiva ex art. 2050( 100 ) In tal senso, Gherardi, Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livelloprofessionistico per infortuni subiti dai calciatori, in nota a Cass., 8.1.2003, n. 85, cit., colloc. cit.,p. 770.( 101 ) Maietta, La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso“Giampà”, in Riv. dir. econ. sport, 2005, p. 41 ss.; Idem, Cartelli pubblicitari nello stadio e responsabilitàdelle società sportive: il caso Giampà, in Danno e resp., 2005, p. 337 ss.

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