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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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184 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ge (D.M. 25.8.1989 […]) il cui contenuto è tutto informato dalla consapevolezzasull’estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche, in quanto oggettivamentepericolose”.Anche in dottrina ci si è posti a favore di questa impostazione, ritenendoche l’art. 2050 c.c. si applichi al gestore dello stadio di calcio, sul presuppostoche le intemperanze dei tifosi negli stadi rappresentano un rischiocreato – anche se involontariamente – dall’attività di organizzazione di incontricalcistici; rischio che in quelle sedi si connota per una potenzialitàdannosa elevatissima, attesa la concentrazione negli stadi di migliaia di persone( 97 ).Si è quindi affermata la responsabilità contrattuale ed extracontrattualedell’organizzatore della manifestazione calcistica.A tal riguardo, la casistica rinvenuta in giurisprudenza si può raggrupparenei seguenti profili di responsabilità: a) danni occorsi agli atleti; b) danniprovocati a spettatori e tifosi.Con riferimento ai danni subiti dagli atleti, appare opportuno richiamareun caso in cui si è affermata la responsabilità contrattuale della società di calcioin forza dell’art. 2087 c.c. ( 98 ); disposizione che si riempie di contenuto, allastregua del combinato normativo della l. n. 91 del 1981 e del d.m. 13.4.1995,che dispongono in tema di controlli sulla salute psico-fisica degli atleti da partedelle società sportive.La norma, in particolare, è stata applicata nel caso di un calciatore professionista( 99 ), il quale, nel corso della propria attività sportiva, aveva subitodue fratture al metatarso del piede destro, a seguito delle quali era statooperato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, che poi nonera stata rimossa completamente per un errore. L’atleta era stato poi visitatoda un medico dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, che avevadichiarato l’idoneità del calciatore, il quale poi, nel corso di un allenamento,aveva riportato una terza frattura dalla quale era derivata la totale inabilitàal gioco del calcio e una inabilità permanente del 12%.La Suprema Corte ha affermato la responsabilità della società di calcio,ex art. 2087 c.c., in quanto la stessa aveva omesso di comunicare al centromedico sportivo la storia sanitaria dell’atleta ed aveva altresì omesso propricontrolli sul calciatore.( 97 ) Fra gli altri, Franzoni, La responsabilità civile, cit., p. 922 ss., che alla nota 16 richiamaanche giurisprudenza di merito in tal senso; nonché Sferrazza, La responsabilità oggettivadelle società di calcio, in Resp. civ. prev., 2008, p. 2154 ss., spec. par. 5.( 98 ) L’art. 2087 c.c. è infatti considerato norma portante del sistema, in materia di sicurezzasul lavoro.( 99 ) Cass., 8.1.2003, n. 85, in Resp. civ. prev., 2003, p. 765, con nota di Gherardi.

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