SAGGI 181Ci si interroga, infine, in merito alla validità delle clausole di esonerodella responsabilità dell’organizzatore, dei suoi collaboratori o ausiliari, chetrovano previsione in alcuni regolamenti e che vengono fatte sottoscriveread atleti, spettatori ed altri soggetti coinvolti nell’evento sportivo.Tali clausole non sembrano avere efficacia per ipotesi ulteriori rispetto aquella della responsabilità per colpa lieve, ai sensi dell’art. 1229 c.c. ( 88 ), epongono comunque il problema del loro possibile inquadramento nell’ambitodi applicabilità dell’art. 1341, 2° comma, c.c., qualora siano contenutesui biglietti di ingresso alle partite, nonché della loro eventuale vessatorietàalla stregua delle previsioni del “Codice del consumo” ( 89 ), poiché infattidette pattuizioni contengono limitazioni di responsabilità a favore di unsoggetto, appunto l’organizzatore, per lo più qualificabile come “professionista”( 90 ).4. – Quanto alle società di calcio, ed alla loro responsabilità per i dannioccorsi agli atleti oppure a soggetti estranei alla competizione, occorre sottolineareche, come sopra si è accennato, la giurisprudenza, a partire daglianni Sessanta e fino agli anni Novanta, riteneva che l’organizzazione dieventi sportivi non dovesse qualificarsi come attività pericolosa, in quantodi natura neutra ( 91 ).L’assunto veniva in particolare affermato con riferimento alla responsabilitàdelle società di calcio per incontri professionistici, e più in generaleper gli sport a violenza eventuale, di per sé ritenuti non pericolosi.Tuttavia, nel corso degli anni, la giurisprudenza si è evoluta nel senso di( 88 ) In tal senso, Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 137, nonché, con specifico riguardoalle clausole limitative della responsabilità dell’organizzatore in relazione ai danniprovocati agli atleti, Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 362 e Lepore,Responsabilità civile e tutela della “persona-atleta”, cit., p. 264 ss., il quale esprime perplessitàsulle clausole di esonero anche alla luce del fatto che esse hanno ad oggetto la responsabilitàderivante dalla lesione di un diritto indisponibile e avente rilievo costituzionale, quale quelloalla salute di un individuo, ma conclude nel senso che queste siano valide ove riguardino lesionidi minima entità funzionali all’attività sportiva praticata.( 89 ) Di cui al d.lgs. 6.9.2005, n. 206, spec. artt. 33 e ss.( 90 ) Con particolare riferimento alle clausole di esonero della responsabilità predispostedalla F.I.S.I., si v. Trib. Roma, 15.9.2000, in I contratti, 2002, p. 254, con nota critica di CaramicoD’Auria, che, per contro, ha escluso che potessero trovare applicazione gli allora vigentiartt. 1469 bis e ss., c.c., fra la Federazione sportiva e i suoi iscritti, “essendosi in presenzadi un tipico rapporto associativo volto al perseguimento di uno scopo comune”; se ne è pertantofatta discendere la conseguenza che “l’atleta tesserato non può considerarsi come consumatorecosì come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista”.( 91 ) Si veda, al riguardo, la superiore nota 79 e la rassegna di decisioni operata dalla ivi richiamataTrib. Milano, 18.7.1963.
182 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ricomprendere l’organizzazione di una partita di calcio professionistico frale attività pericolose.Ed infatti, inizialmente, il Tribunale di Milano non aveva accolto la domandadi risarcimento dei danni formulata nei confronti del Milan da partedi un tifoso, che era stato colpito da un petardo nel corso della partita Milan-Fiorentina ( 92 ). Nello stesso senso, diversi anni più tardi, lo stesso Tribunaledi Milano, trovandosi a giudicare sulla domanda risarcitoria avanzata daun tifoso aggredito fuori dallo stadio da soggetti dell’opposta tifoseria, rimastiin parte non identificati, arrivò a sostenere che i comportamenti violentidei tifosi, se pure astrattamente prevedibili, non avrebbero potuto esserecontrastati con efficacia nemmeno affidando un vigilante ad ogni spettatore( 93 ).La prima corte ad affermare la responsabilità per esercizio di attività pericolosadella società che aveva organizzato l’evento calcistico, fu il Tribunaledi Ascoli Piceno, il quale, relativamente ai danni provocati in seguitoad un incendio sviluppatosi per la presenza di una grande quantità di materialeinfiammabile abusivamente introdotto nello stadio, rilevò che all’organizzazionedella competizione - spettacolo calcistico si accompagnanoordinariamente pericoli per la pubblica incolumità ( 94 ).Ed infine, anche il Tribunale di Milano arrivò a ricomprendere nell’alveodi cui all’art. 2050 c.c. l’organizzazione di un evento sportivo calcistico,quando condannò la società organizzatrice a risarcire i danni subiti da untifoso colpito all’occhio da un oggetto lanciato dentro allo stadio ( 95 ).La delineata evoluzione giurisprudenziale è stata giustificata sul rilievodella sempre maggiore popolarità dello sport calcistico professionistico, cheinfatti coinvolge oggigiorno decine di migliaia di spettatori “diretti”, e nella( 92 ) Trib. Milano, 19.10.1972, in Riv. dir. sport., 1973, p. 81.( 93 ) Trib. Milano, 21.3.1988, cit., e la successiva App. Milano, 30.3.1990, in Riv. dir. sport.,1990, p. 495.( 94 ) Trib. Ascoli Piceno, 13.5.1989, in Riv. dir. sport., 1989, p. 496, con nota di Manfredi.La decisione è stata confermata da App. Ancona, 18.6.1990, in Società, 1990, p. 1625, ove si affermache “Nel caso in cui si verifichi, in occasione di una partita di calcio, la morte di alcunispettatori per un incendio sviluppatosi all’interno dello stadio a seguito dell’accensione di fumogenie di materiale cartaceo, il presidente della società di calcio è penalmente e civilmenteresponsabile di tali fatti se non dimostra di avere predisposto una rigorosa, specifica e puntualedivisione di mansioni e di avere delegato la vigilanza ed il controllo sugli impianti sportivia persone idonee a svolgere detti compiti”. Sulla stessa linea della pronuncia del giudicemarchigiano si è espressamente posto, di recente, Trib. Bari, 11.10.2007, n. 2301, per esteso inDeJure.( 95 ) Trib. Milano, 21.9.1998, n. 10037, cit. Sul punto, si veda altresì la rassegna di casi operatada Bertini, La responsabilità civile, cit., p. 39.
- Page 1:
ISSN 1123-5055PUBBLICAZIONE BIMESTR
- Page 5 and 6:
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATACopy
- Page 7 and 8:
VI INDICE-SOMMARIO CONTRATTO E IMPR
- Page 9 and 10:
VIII INDICE-SOMMARIO CONTRATTO E IM
- Page 11 and 12:
2 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111990, p
- Page 13 and 14:
4 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011me la s
- Page 15 and 16:
6 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Si erra
- Page 17 and 18:
8 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ditori
- Page 19 and 20:
10 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Con il
- Page 21 and 22:
12 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011anche
- Page 23 and 24:
14 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011A tal
- Page 25 and 26:
Formalismo negoziale e nullità: le
- Page 27 and 28:
18 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011zioni
- Page 29 and 30:
20 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011riment
- Page 31 and 32:
22 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011appare
- Page 33 and 34:
24 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011va del
- Page 35 and 36:
26 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011annida
- Page 37 and 38:
28 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011piegan
- Page 39 and 40:
30 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011trasmi
- Page 41 and 42:
32 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Qualif
- Page 43 and 44:
34 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ne di
- Page 45 and 46:
36 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011rio in
- Page 47 and 48:
38 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ni, po
- Page 49 and 50:
40 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011insiem
- Page 51 and 52:
42 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011certez
- Page 53 and 54:
44 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ecc.
- Page 55 and 56:
46 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ne plu
- Page 57 and 58:
48 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011use an
- Page 59 and 60:
50 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111441 c
- Page 61 and 62:
52 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011chant
- Page 63 and 64:
54 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011nazion
- Page 65 and 66:
La natura contrattuale dei verbali
- Page 67 and 68:
58 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ritto
- Page 69 and 70:
60 CONTRATTO E IMPRESA 1/20113. - L
- Page 71 and 72:
62 CONTRATTO E IMPRESA 1/20119 anni
- Page 73 and 74:
64 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011rende
- Page 75 and 76:
66 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011acquis
- Page 77 and 78:
68 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Ad olt
- Page 79 and 80:
70 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011verno
- Page 82 and 83:
SaggiGIOVANNA VISINTINILa circolazi
- Page 84 and 85:
SAGGI 75Il diritto comunitario ha a
- Page 86 and 87:
SAGGI 77costituzionale italiana cer
- Page 88 and 89:
SAGGI 79risprudenza della Corte eur
- Page 90 and 91:
SAGGI 81responsabilità adeguata al
- Page 92 and 93:
SAGGI 83l’ambiente. Argomentazion
- Page 94 and 95:
SOCIETÀANDREA CAPRARADecadenza dei
- Page 96 and 97:
SAGGI 87meno di un suo accertamento
- Page 98 and 99:
SAGGI 89tamento che dovrebbe avveni
- Page 100 and 101:
SAGGI 91tispecie”; ii) l’ineleg
- Page 102 and 103:
SAGGI 93za che ciò pregiudichi o l
- Page 104 and 105:
SAGGI 95dente la cui violazione, se
- Page 106 and 107:
SAGGI 97dovere di informazione può
- Page 108 and 109:
SAGGI 99ne spetterebbe a chiunque v
- Page 110 and 111:
SAGGI 101fluenti in un medesimo pro
- Page 112 and 113:
SAGGI 103se tali irregolarità si p
- Page 114 and 115:
SAGGI 105dai sindaci, ma non incide
- Page 116 and 117:
SAGGI 107re, di guisa, l’esigenza
- Page 118 and 119:
SAGGI 109i fatti e gli atti del par
- Page 120 and 121:
SAGGI 111storia anche al di fuori d
- Page 122 and 123:
SAGGI 113La delega dà vita ad un n
- Page 124 and 125:
SAGGI 115espressamente dall’art.
- Page 126 and 127:
SAGGI 117Volendo schematizzare i re
- Page 128 and 129:
SAGGI 119Di guisa, sembra corretto
- Page 130 and 131:
SAGGI 121Si rifletta: l’estrinsec
- Page 132 and 133:
SAGGI 123Attesa la presenza di disp
- Page 134 and 135:
SAGGI 125All’esito della comprens
- Page 136 and 137:
SAGGI 127I delegati possono disatte
- Page 138 and 139:
SAGGI 129La legittimità delle clau
- Page 140 and 141: SAGGI 131mandati e procure speciali
- Page 142 and 143: SAGGI 133to della delega, senza tut
- Page 144 and 145: SAGGI 135convocata dagli amministra
- Page 146 and 147: SAGGI 137Il formante giurisprudenzi
- Page 148 and 149: SAGGI 139Atteso l’allontanamento
- Page 150 and 151: SAGGI 141responsabili per fatto e c
- Page 152 and 153: SAGGI 143ghe conferite siano limita
- Page 154 and 155: SAGGI 145sunta al rango di bene pub
- Page 156 and 157: SAGGI 147Se i flussi informativi da
- Page 158 and 159: SAGGI 149La, normativamente dispost
- Page 160 and 161: SAGGI 151Nell’ambito degli organi
- Page 162 and 163: SAGGI 153che solo per culpa in vigi
- Page 164 and 165: SAGGI 155Dai casi presentatisi e da
- Page 166 and 167: SAGGI 157Al riguardo, si distingue
- Page 168 and 169: SAGGI 159Diversamente avviene invec
- Page 170 and 171: SAGGI 161L’organizzatore dovrà i
- Page 172 and 173: SAGGI 163va” ( 36 ) (cd. rischio
- Page 174 and 175: SAGGI 165l’interno dello stadio (
- Page 176 and 177: SAGGI 167la specie, durante una cor
- Page 178 and 179: SAGGI 169A tal fine, si è ritenuto
- Page 180 and 181: SAGGI 171tipo di attività sportiva
- Page 182 and 183: SAGGI 173L’organizzatore dovrà q
- Page 184 and 185: SAGGI 175Sotto il secondo profilo,
- Page 186 and 187: SAGGI 177Quanto alla accezione di
- Page 188 and 189: SAGGI 179della responsabilità che
- Page 192 and 193: SAGGI 183organizzazione dei quali e
- Page 194 and 195: SAGGI 185Si tratta di una pronuncia
- Page 196 and 197: SAGGI 187sina, organizzatrice della
- Page 198 and 199: SAGGI 189di terzi, dal momento che
- Page 200 and 201: SAGGI 191tività pericolosa anche i
- Page 202 and 203: SAGGI 193rebbe sulla società di ca
- Page 204 and 205: SAGGI 195esponga ad un rischio supe
- Page 206 and 207: SAGGI 197scipline di per sé “per
- Page 208 and 209: SAGGI 199e del Coni, utilizzati dal
- Page 210 and 211: SAGGI 201te il quale il titolare di
- Page 212 and 213: SAGGI 203contratti di merchandising
- Page 214 and 215: SAGGI 205provenienti dal mercato e
- Page 216 and 217: SAGGI 207aziendale. Siffatto princi
- Page 218 and 219: SAGGI 209normalmente, non producono
- Page 220 and 221: SAGGI 211ti in campo artistico, let
- Page 222 and 223: SAGGI 2134. - Sono ben evidenti le
- Page 224 and 225: SAGGI 215nitura, allo stesso modo d
- Page 226 and 227: SAGGI 217finiscono per avere notevo
- Page 228 and 229: SAGGI 219cui vi sia il consenso da
- Page 230 and 231: SAGGI 221In ogni caso, lo sponsor t
- Page 232 and 233: SAGGI 223lativo corrispettivo ( 99
- Page 234 and 235: SAGGI 225zazione parassita (“ambu
- Page 236 and 237: SAGGI 227della Costituzione, la res
- Page 238 and 239: SAGGI 229decisione giurisdizionale
- Page 240 and 241:
SAGGI 231possono deferire la soluzi
- Page 242 and 243:
SAGGI 233Il decreto n. 28 del 2010
- Page 244 and 245:
SAGGI 235Nel rito del lavoro l’ar
- Page 246 and 247:
SAGGI 237troversie e c’è, d’al
- Page 248 and 249:
SAGGI 239decisione basata sulle rig
- Page 250 and 251:
SAGGI 241nel codice di procedura ci
- Page 252 and 253:
SAGGI 243caso certamente l’arti.
- Page 254 and 255:
SAGGI 245ra privata, la differenza
- Page 256 and 257:
SAGGI 247gresso nei conflitti di la
- Page 258:
SAGGI 249lazione alle materie di cu
- Page 261 and 262:
252 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Il co
- Page 263 and 264:
254 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011l’a
- Page 265 and 266:
256 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011contr
- Page 267 and 268:
258 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Parte
- Page 269 and 270:
260 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011giuri
- Page 271 and 272:
262 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011L’e
- Page 273 and 274:
264 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Nonos
- Page 275 and 276:
266 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011tipo
- Page 277 and 278:
268 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011richi
- Page 279 and 280:
270 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011te se
- Page 281 and 282:
272 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011(v. s
- Page 283 and 284:
274 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111) la
- Page 285 and 286:
276 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Notia
- Page 287 and 288:
278 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011anche
- Page 289 and 290:
280 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011perdi
- Page 291 and 292:
282 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011d’i
- Page 293 and 294:
284 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Volen
- Page 297 and 298:
Trattato di diritto fallimentare.Di
- Page 299:
I “Dialoghi” sono un bimestrale