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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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182 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011ricomprendere l’organizzazione di una partita di calcio professionistico frale attività pericolose.Ed infatti, inizialmente, il Tribunale di Milano non aveva accolto la domandadi risarcimento dei danni formulata nei confronti del Milan da partedi un tifoso, che era stato colpito da un petardo nel corso della partita Milan-Fiorentina ( 92 ). Nello stesso senso, diversi anni più tardi, lo stesso Tribunaledi Milano, trovandosi a giudicare sulla domanda risarcitoria avanzata daun tifoso aggredito fuori dallo stadio da soggetti dell’opposta tifoseria, rimastiin parte non identificati, arrivò a sostenere che i comportamenti violentidei tifosi, se pure astrattamente prevedibili, non avrebbero potuto esserecontrastati con efficacia nemmeno affidando un vigilante ad ogni spettatore( 93 ).La prima corte ad affermare la responsabilità per esercizio di attività pericolosadella società che aveva organizzato l’evento calcistico, fu il Tribunaledi Ascoli Piceno, il quale, relativamente ai danni provocati in seguitoad un incendio sviluppatosi per la presenza di una grande quantità di materialeinfiammabile abusivamente introdotto nello stadio, rilevò che all’organizzazionedella competizione - spettacolo calcistico si accompagnanoordinariamente pericoli per la pubblica incolumità ( 94 ).Ed infine, anche il Tribunale di Milano arrivò a ricomprendere nell’alveodi cui all’art. 2050 c.c. l’organizzazione di un evento sportivo calcistico,quando condannò la società organizzatrice a risarcire i danni subiti da untifoso colpito all’occhio da un oggetto lanciato dentro allo stadio ( 95 ).La delineata evoluzione giurisprudenziale è stata giustificata sul rilievodella sempre maggiore popolarità dello sport calcistico professionistico, cheinfatti coinvolge oggigiorno decine di migliaia di spettatori “diretti”, e nella( 92 ) Trib. Milano, 19.10.1972, in Riv. dir. sport., 1973, p. 81.( 93 ) Trib. Milano, 21.3.1988, cit., e la successiva App. Milano, 30.3.1990, in Riv. dir. sport.,1990, p. 495.( 94 ) Trib. Ascoli Piceno, 13.5.1989, in Riv. dir. sport., 1989, p. 496, con nota di Manfredi.La decisione è stata confermata da App. Ancona, 18.6.1990, in Società, 1990, p. 1625, ove si affermache “Nel caso in cui si verifichi, in occasione di una partita di calcio, la morte di alcunispettatori per un incendio sviluppatosi all’interno dello stadio a seguito dell’accensione di fumogenie di materiale cartaceo, il presidente della società di calcio è penalmente e civilmenteresponsabile di tali fatti se non dimostra di avere predisposto una rigorosa, specifica e puntualedivisione di mansioni e di avere delegato la vigilanza ed il controllo sugli impianti sportivia persone idonee a svolgere detti compiti”. Sulla stessa linea della pronuncia del giudicemarchigiano si è espressamente posto, di recente, Trib. Bari, 11.10.2007, n. 2301, per esteso inDeJure.( 95 ) Trib. Milano, 21.9.1998, n. 10037, cit. Sul punto, si veda altresì la rassegna di casi operatada Bertini, La responsabilità civile, cit., p. 39.

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