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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 181Ci si interroga, infine, in merito alla validità delle clausole di esonerodella responsabilità dell’organizzatore, dei suoi collaboratori o ausiliari, chetrovano previsione in alcuni regolamenti e che vengono fatte sottoscriveread atleti, spettatori ed altri soggetti coinvolti nell’evento sportivo.Tali clausole non sembrano avere efficacia per ipotesi ulteriori rispetto aquella della responsabilità per colpa lieve, ai sensi dell’art. 1229 c.c. ( 88 ), epongono comunque il problema del loro possibile inquadramento nell’ambitodi applicabilità dell’art. 1341, 2° comma, c.c., qualora siano contenutesui biglietti di ingresso alle partite, nonché della loro eventuale vessatorietàalla stregua delle previsioni del “Codice del consumo” ( 89 ), poiché infattidette pattuizioni contengono limitazioni di responsabilità a favore di unsoggetto, appunto l’organizzatore, per lo più qualificabile come “professionista”( 90 ).4. – Quanto alle società di calcio, ed alla loro responsabilità per i dannioccorsi agli atleti oppure a soggetti estranei alla competizione, occorre sottolineareche, come sopra si è accennato, la giurisprudenza, a partire daglianni Sessanta e fino agli anni Novanta, riteneva che l’organizzazione dieventi sportivi non dovesse qualificarsi come attività pericolosa, in quantodi natura neutra ( 91 ).L’assunto veniva in particolare affermato con riferimento alla responsabilitàdelle società di calcio per incontri professionistici, e più in generaleper gli sport a violenza eventuale, di per sé ritenuti non pericolosi.Tuttavia, nel corso degli anni, la giurisprudenza si è evoluta nel senso di( 88 ) In tal senso, Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 137, nonché, con specifico riguardoalle clausole limitative della responsabilità dell’organizzatore in relazione ai danniprovocati agli atleti, Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 362 e Lepore,Responsabilità civile e tutela della “persona-atleta”, cit., p. 264 ss., il quale esprime perplessitàsulle clausole di esonero anche alla luce del fatto che esse hanno ad oggetto la responsabilitàderivante dalla lesione di un diritto indisponibile e avente rilievo costituzionale, quale quelloalla salute di un individuo, ma conclude nel senso che queste siano valide ove riguardino lesionidi minima entità funzionali all’attività sportiva praticata.( 89 ) Di cui al d.lgs. 6.9.2005, n. 206, spec. artt. 33 e ss.( 90 ) Con particolare riferimento alle clausole di esonero della responsabilità predispostedalla F.I.S.I., si v. Trib. Roma, 15.9.2000, in I contratti, 2002, p. 254, con nota critica di CaramicoD’Auria, che, per contro, ha escluso che potessero trovare applicazione gli allora vigentiartt. 1469 bis e ss., c.c., fra la Federazione sportiva e i suoi iscritti, “essendosi in presenzadi un tipico rapporto associativo volto al perseguimento di uno scopo comune”; se ne è pertantofatta discendere la conseguenza che “l’atleta tesserato non può considerarsi come consumatorecosì come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista”.( 91 ) Si veda, al riguardo, la superiore nota 79 e la rassegna di decisioni operata dalla ivi richiamataTrib. Milano, 18.7.1963.

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