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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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10 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Con il d.l. n. 78 del 2010 e con la legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, la disciplina ha subìto modifiche di rilievo: a parte l’introduzione dell’art. 184 quater relativo alla prededuzione dei crediti per i finanziamenti destinatia sovvenzionare questi accordi e dei crediti per l’assistenza di taluniprofessionisti, nell’art. 182 bis, l. fall., è stata prevista la possibilità che l’imprenditoreottenga la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, su semplicesua richiesta, anche durante le trattative.A tal fine è necessario che egli depositi in tribunale, con tale richiesta, ladocumentazione che deve corredare l’accordo di ristrutturazione, un’appositadichiarazione che ne attesti la congruità rispetto ai requisiti occorrentied un’autocertificazione sulle trattative. La pubblicazione della richiestanel registro imprese “produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzionedelle azioni esecutive o cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli diprelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”. Il tribunale, esaminatii documenti, fissa poi un’udienza alla quale possono comparire i creditorinella quale, accertata la sussistenza dei presupposti per l’accordo di ristrutturazione,dispone con decreto motivato il “divieto di iniziare o proseguirele azioni esecutive o cautelari e di acquisire titoli di prelazione, se non concordati”,assegnando un termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazionecon la relazione accompagnatoria del professionista.In questo modo si è posto un limite al rischio che, mentre l’imprenditorein crisi tenta una soluzione stragiudiziale della posizione debitoria, qualchecreditore estraneo alle trattative (o in mala fede pur trattando) possamunirsi di una causa di prelazione o iniziare un’esecuzione (i cui effetti sileggono nell’art. 2915 c.c.), compromettendo in tal modo il buon esito dell’iniziativa.E’infatti evidente che gli altri creditori potrebbero negare il proprioconsenso all’accordo, che potrebbe non raggiungere in tal caso la maggioranzarichiesta, proprio per ottenere il fallimento del debitore e la conseguenterevoca ex art. 67, l. fall., di eventuali ipoteche iscritte in quel periodo.2. – Ed i persistenti dubbi sulla sua efficacia erga omnesÈ invece rimasto senza soluzione uno dei problemi di maggior interesse,cioè quello dell’efficacia dell’accordo di ristrutturazione anche nei confrontidei creditori estranei o contrari.Agli effetti dell’efficacia dell’accordo di ristrutturazione, l’art. 182 bis, l.fall., prevede che sia approvato con la maggioranza del 60% dei creditori,sicché ci si domanda se gli estranei ne subiscano in ogni caso gli effetti.Infatti, rispetto a loro la disposizione prevede solo che l’accordo sia accompagnatoda apposita relazione sulla sua attuabilità “con particolare riferimentoalla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditoriestranei”.

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