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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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180 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011– l’organizzazione di corsi di alpinismo per principianti ( 85 ).L’onere della prova, in caso di attività organizzativa di eventi sportivi ritenuta“pericolosa” sarà a carico dell’organizzatore ed avrà ad oggetto l’averadottato, non solo tutte le misure di sicurezza imposte dalla legislazione inmateria e dalla federazione di competenza del singolo sport, ma anche tuttele misure dettate dal progresso tecnologico che siano in concreto idoneea neutralizzare la pericolosità dell’evento; e comunque, a prescindere dallapericolosità o meno dell’attività sportiva o dell’evento organizzato, l’organizzatorepotrà verosimilmente essere chiamato a rispondere, ogniqualvoltasia accertata una sia pure minima prevedibilità dell’evento dannoso. Dital che, sarà necessaria in capo all’organizzatore la perfetta conoscenza, nonsoltanto delle normative generali e di settore, ma anche delle specifiche caratteristichedell’attività organizzata, oltre che la predisposizione di adeguatecoperture assicurative ( 86 ).In sintesi, si può così affermare, in linea di principio, che:– sussiste la responsabilità dell’organizzatore verso gli atleti e verso glispettatori, se un evento dannoso derivi da scelte improprie dei luoghi,da inadeguatezza di impianti, strumenti od attrezzature, da inesperienzadi atleti nota o conoscibile da parte dell’organizzatore;– sussiste la responsabilità dell’organizzatore se un evento dannoso sia riconducibilealla condotta di un suo preposto, esclusi gli ufficiali di garafederali;– non sussiste la responsabilità dell’organizzatore se un evento dannosoconsegua al mancato intervento delle forze dell’ordine, presenti in campo,che abbiano omesso di intervenire;– non sussiste la responsabilità dell’organizzatore ogniqualvolta un eventodannoso sia esclusiva conseguenza del comportamento imprudentedi un atleta o di uno spettatore, che spezzi il nesso causale fra l’attivitàorganizzativa e la lesione arrecata ( 87 ).sione di merito che aveva nella specie escluso la responsabilità dell’organizzatore per aver ritenutoda questi provato il caso fortuito; la pronunzia ha altresì confermato l’assunto circa lapericolosità, di per sé, dello sport della canoa kajak.( 85 ) Trib. Milano, 21.11.2002, in Giur. milanese, 2003, p. 80.( 86 ) Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 123.( 87 ) Si veda tuttavia il caso del lancio del fumogeno nella partita Juventus-Roma, decisoda Trib. Torino, 8.11.2004, cit., anche in Giur. merito, 2006, p. 90, con nota di Rocchio, nonchéin Danno e resp., 2006, p. 767, con nota di Maietta, decisione che ha affermato la responsabilitàdell’organizzatore – Juventus, per non avere fornito la prova liberatoria richiesta dall’art.2050 c.c., “la cui « ratio » è proprio […] quella di contemperare gli interessi (economici) delsoggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l’interesse preminente della tuteladell’incolumità delle persone e delle cose tramite la voluta scelta di porre il rischio deidanni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro”.

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