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SAGGI 179della responsabilità che non richiedano analisi complesse (come in particolarequella sulla colpevolezza), e che rendano individuabile a priori il soggettoche deve essere tenuto al risarcimento.Alla stregua di ciò, la giurisprudenza, che pure originariamente era dell’avvisoche l’organizzazione di eventi sportivi non dovesse rientrare nel noverodelle attività pericolose, in quanto attività di natura neutra ( 79 ), ha tuttaviadi volta in volta qualificato come pericolosa l’organizzazione di specificieventi sportivi, quali, a titolo esemplificativo:– quelli relativi a sport che utilizzano mezzi a motore, come l’automobilismoed il motociclismo ( 80 );– gli eventi relativi a sport che comportano ad ogni manifestazione lo spostamentodi decine di migliaia di spettatori e causano perciò notevoliproblemi di ordine pubblico, come il calcio professionistico ( 81 );– l’organizzazione di una competizione sciistica ( 82 );– l’organizzazione di un’autogimkana ( 83 );– l’organizzazione di una gara internazionale di canoa kajak ( 84 );( 79 ) Si veda, al riguardo, la rassegna di Trib. Milano, 18.7.1963, in Riv. dir. sport., 1963, p.378.( 80 ) App. Milano, 2.6.1981, in Riv. dir. sport., 1983, p. 411, relativa ad una gara automobilistica,ove si rinviene l’ulteriore precisazione secondo cui l’appalto a terzi del servizio antincendio,la cui inefficienza abbia cagionato il danno, non esclude di per sé la responsabilità versoi danneggiati dell’organizzatore della gara, istituzionalmente obbligato ad assicurare il serviziostesso, ove manchi la dimostrazione che, da parte sua, sono state adottate tutte le misureidonee ad evitare il danno; Cass., 24.1.2000, n. 749, in Foro it., 2000, I, c. 2861, che ha affermatoil principio per cui “la organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico(anche se di regolarità) è un’attività alla quale è applicabile l’art. 2050 c.c.”.( 81 ) Fra le altre, Trib. Milano, 21.9.1998, n. 10037, cit. . Alla tematica è peraltro dedicato ilsuccessivo paragrafo 4, cui si rinvia.( 82 ) Cass., 15 luglio 2005, n. 15040, in Giust. civ. Mass., 2005, che, pur affermando che, inlinea di principio, la pratica agonistica dello sci e, correlativamente, anche l’attività di organizzazionedi una competizione sciistica presenta carattere pericoloso, ha tuttavia ritenutoappagante sotto il profilo della motivazione la decisione del giudice d’appello, che avevaescluso la ricorrenza del carattere della pericolosità nell’attività concretamente esercitata nellaspecie, trattandosi di gara svoltasi su pista larga, con andamento rettilineo, con un normalemuretto di neve ai lati, nel corso della quale nessun altro atleta era caduto. Il carattere pericolosodell’attività di organizzazione di una gara sciistica è stato escluso anche da Cass., 28 febbraio2000, n. 2220, cit., che ha tuttavia rimesso al giudice di rinvio il compito di valutare senella specie vi fosse stata una qualche condotta colposa, rilevante ex art. 2043 c.c., sia da partedella F.I.S.I., che da parte dall’arbitro nell’aver organizzato e nell’aver fatto disputare una garadi discesa libera con atleti minorenni su una pista a tratti ghiacciata.( 83 ) Trib. Verona, 13.7.1990, cit., che viene richiamata, a tal proposito, da franzoni, La responsabilitàcivile, cit., p. 922 ss.( 84 ) Cass., 30.1.2009, n. 2493, in Giust. civ. Mass., 2009, che ha tuttavia confermato la deci-

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