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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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176 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011sarcimento anche dei danni non prevedibili ( 71 ); al riguardo, si ammette altresìla possibilità del cumulo fra le due azioni ( 72 ).La tematica della responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore introducel’ulteriore aspetto dell’eventuale pericolosità della manifestazionesportiva da organizzare, con possibile applicazione dell’art. 2050 c.c. ( 73 ).( 71 ) Su tale profilo si v. Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 122, ove si evidenzia la maggioreelasticità dell’azione extracontrattuale sotto il profilo delle voci di danno risarcibili. Suiriflessi concreti della distinzione fra danni prevedibili e non prevedibili nell’ambito sportivo, siveda Liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, cit., p. 146 ss., nonché Lepore,La responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione delle attività sportive, cit., pp. 279-280.( 72 ) In tal senso, con riferimento all’organizzazione di un incontro di calcio professionistico,Trib. Milano, 21.9.1998, n. 10037, in Riv. dir. sport., 1999, p. 556, nonché in Danno e resp.,1999, p. 234, per il quale “sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatoredi un incontro di calcio professionistico per i danni subiti da uno spettatore colpitoda oggetti lanciati da parte di altri tifosi in quanto l’attività di gestione di uno stadio di calciocostituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche deimezzi adoperati”. Si veda altresì Di Ciommo-Viti, La responsabilità civile, cit., 291, alla cuistregua, per quanto riguarda i danni subiti dagli sportivi “potrebbero concorrere due diversititoli di imputazione, rappresentati dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,chiamati in causa o meno, a seconda che al danneggiato facciano capo diverse situazioni protette”;nonché Bertini, La responsabilità civile, cit. p. 131 ss., che sul punto riporta la decisionedi Trib. Roma, 31.12.1952, in Temi romana, 1954, p. 211, la quale afferma, in presenza didanni sofferti dagli spettatori, la possibilità di cumulo della responsabilità contrattuale e diquella extracontrattuale. Gli aa. menzionati richiamano peraltro, più in generale, sul tema delcumulo fra i due titoli di responsabilità, quanto affermato da Cass., 6.3.1995, n. 2577, in Giust.civ. Mass., 1995, secondo la quale, “è ipotizzabile il concorso tra responsabilità contrattualee responsabilità extracontrattuale non solo quando lo stesso fatto è imputabile a più autori,a diversi titoli, ma anche quando in capo ad una stessa persona danneggiata sussiste una molteplicitàdi situazioni protette, in relazione sia ad un precedente obbligo relativo, sia a divietigenerali ed assoluti. Tali sono, per loro natura, quelli che tutelano gli interessi considerati daidelitti previsti dal codice penale, rispetto ai quali la tutela civilistica assegnata alle vittime costituisceil riflesso patrimoniale della violazione di un divieto più ampio, che prescinde dall’esistenzadi obblighi di origine contrattuale ed attiene, invece, al diritto assoluto del soggettodi non subire pregiudizio ai diritti personalissimi, o quello di proprietà, di cui è titolare. (Nellaspecie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenzadel giudice di merito, il quale – rilevato che la tutela civile del diritto derivante da unascrittura contrattuale era stata promossa con la costituzione nel procedimento penale e poiproseguita nell’unica sede disponibile dopo l’estinzione di quel procedimento – aveva fattocenno al principio dell’unicità della giurisdizione per sostenere l’opportunità di far salve le acquisizionidel giudice penale e, nel determinare le quantità di danno spettante all’attore, avevafatto applicazione delle norme che provvedono al danno extracontrattuale)”. Così, in precedenza,anche Cass., 7.8.1982, n. 4337, in Resp. civ. prev., 1984, p. 78, anch’essa richiamata, alriguardo, da Grassani, in nota a Trib. Vigevano, 9.1.2006, n. 426, ne La responsabilità risarcitoria,cit., p. 23 ss.( 73 ) Per una fattispecie particolare si veda, al riguardo, Trib. Firenze, 15.12.1989, in Riv.

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