12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 175Sotto il secondo profilo, relativo agli infortuni eventualmente occorsi aigareggianti non legati all’organizzatore da alcun rapporto contrattuale, aglispettatori non paganti, ai terzi abusivi e comunque agli estranei, l’organizzatoremedesimo risponderà a titolo esclusivamente extracontrattuale, inlinea di principio ai sensi dell’art. 2043 c.c. ( 69 ).In questi casi, dunque, il danneggiato, per il quale – diversamente da comeavviene nel caso dell’atleta-contraente, precedentemente considerato –non vale il principio dell’accettazione del rischio, dovrà provare tutti gli elementidi cui all’art. 2043 c.c. (anche in relazione a tutte le cautele ed obblighia carico dell’organizzatore), e chi ha poteri di direzione sull’evento potràessere chiamato a rispondere anche per il fatto dei propri preposti ed ausiliari,ai sensi dell’art. 2049 c.c. ( 70 ).Si ritiene che lo spettatore pagante danneggiato possa scegliere l’azionecontrattuale o quella extracontrattuale, la prima delle quali comporterà unonere probatorio più semplice ed un più lungo termine di prescrizione,mentre la seconda, seppure più gravosa sotto il profilo dell’onere probatorioe più limitata quanto al termine prescrizionale, consentirà invece il ri-( 69 ) Conrado, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzatore di unamanifestazione sportiva, cit., p. 12.( 70 ) Siano essi dipendenti dell’organizzatore – quindi anche gli atleti in forza del rapportodi lavoro subordinato come da legge del 1981 n. 91 – o comunque soggetti alla direzione dellostesso od a qualsiasi titolo inseriti nella sua organizzazione e sotto la sua vigilanza, ivi compresieventuali collaboratori a titolo gratuito. Con particolare riguardo agli istruttori, si richiama,al riguardo, il caso deciso da Trib. Genova, 4.5.2000, cit., relativamente ad una scuola dikarate, nell’ambito della quale, sotto la vigilanza di un istruttore, un’allieva aveva riportato lesioni;la pronuncia ha affermato la responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c. della scuola, in virtùdi una presunzione assoluta di culpa in eligendo vel in vigilando, operante a condizione che ilpreposto abbia commesso un illecito completo in tutti i suoi elementi, soggettivo ed oggettivo.In una fattispecie analoga, in cui era stata peraltro invocata la responsabilità contrattualedi una scuola di sci nell’ambito di lezioni impartite da un maestro dipendente della stessa, siè affermato che “deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioniche un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pistaaperta a tutti ove il maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilitàdi evitare l’evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa”: Cass.,25.5.2000, n. 6866, in Giust. civ. Mass., 2000. Si veda inoltre la risalente Cass., 10.7.1968, n.2414, in Resp. civ. prev., 1969, p. 335, che ha riconosciuto la responsabilità dell’organizzatoreper i danni arrecati ad un partecipante ad un gara di tiro al piattello, rimasto ferito in seguitoallo scoppio di una munizione, mentre l’armarolo la inseriva nel fucile, senza preoccuparsi diverificare previamente la sussistenza dei difetti meccanici denunciati dal concorrente; infine,si richiama altresì Cass., 6.3.1998, n. 2486, in Giur. it., 1999, p. 265, con nota di Piccirilli, laquale ha affermato che “sussiste la responsabilità dell’organizzatore della gara per avere l’istruttoreomesso di predisporre le cautele necessarie ad evitare le lesioni personali riportateda un minore ad opera di un compagno di squadra durante l’attività sportiva svoltasi sotto lasua sorveglianza”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!