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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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174 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Il principio dell’accettazione del rischio, che determina la soglia entro laquale l’organizzatore si considera in linea di principio esonerato da responsabilitànei confronti degli atleti, non opera tuttavia nei confronti degli spettatori,paganti e non, come pure per la generalità dei terzi ( 65 ), che infatti,nell’assistere all’evento sportivo, possono invero ipotizzare, senza peraltroaccettare il rischio di infortuni derivanti dalla manifestazione sportiva ai lorodanni.3. – Volendo sintetizzare i titoli che fondano la responsabilità dell’organizzatore,occorre distinguere fra le lesioni occorse agli atleti legati all’organizzatoreda rapporto contestuale ed agli spettatori paganti, e i danni provocatiinvece ad atleti non legati contrattualmente all’organizzatore, agli spettatorinon paganti, agli abusivi e comunque agli estranei ( 66 ).Quanto al primo aspetto, l’organizzatore risponde a titolo contrattualese nei confronti del danneggiato (atleta, spettatore pagante o utente) sussistevaun rapporto giuridico preesistente al sinistro (lavoro dipendente o autonomoper l’atleta professionista; partecipazione a corsi sportivi interni aduna associazione ( 67 ), e così via).In particolare, l’atleta-contraente, che sia stato leso al di là del rischio“consentito” o comunque in dipendenza di carenze organizzative, potràchiedere il risarcimento, limitandosi ad allegare il rapporto di lavoro e dimostrandoil danno subíto durante la prestazione dell’attività sportiva (art.1218 c.c.).Quanto allo spettatore, si ritiene che la vendita di un biglietto non comportisoltanto l’obbligo per l’organizzatore di assicurare la visione direttadello spettacolo sportivo (contratto innominato cd. di “spettacolo”), ma altresìl’obbligo strumentale di garantire la sicurezza e l’incolumità del pubblico( 68 ), per il quale non vale invero il principio dell’accettazione del rischio,dovendo quindi l’organizzatore approntare, fra l’altro, ogni necessariocontrollo agli ingressi e sugli spalti, onde evitare che vengano introdottimezzi idonei ad offendere.( 65 ) Fra gli altri, Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 119.( 66 ) Al riguardo, si richiama liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, cit.,che alla p. 129, distingue fra spettatore pagante, spettatore amichevole e spettatore a titologratuito, ovvero “abilitato ad accedere liberamente allo stadio”, ipotesi, quest’ultima, che costituirebbequella più ricorrente di soggetto estraneo, danneggiato dallo svolgimento dellacompetizione sportiva.( 67 ) Trib. Genova, 4.5.2000, cit., che ha dichiarato inadempiente la società sportiva organizzatricedi corsi di karate, condannandola a risarcire il danno per le lesioni subite da una allievache, invitata durante un allenamento a lottare contro una cintura nera, riportava la rotturadel menisco a causa di una mossa, detta “gancio”.( 68 ) Trib. Milano, 21.3.1988, in Riv. dir. sport., 1989, p. 68; nonché Trib. Milano, 18.1.1973,in Foro it., 1973, I, c. 1953, sulle quali più ampiamente infra, sub par. 4.

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