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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 173L’organizzatore dovrà quindi escludere dalla competizione l’atleta chenon risulti idoneo sulla base di tali accertamenti, ma non sarà tenuto ad addentrarsiin uno specifico ed ulteriore controllo sullo stato di salute dell’atleta,né tantomeno risponderà di eventuali falsità del certificato.Naturalmente, qualora non esista una diagnosi federale, o circostanze sopravvenutefacciano presumere che il responso federale non sia più attendibile,oppure qualora un incidente in prossimità della gara abbia inciso sullasalute dell’atleta, l’organizzatore avrà l’obbligo di far visitare l’atleta da unospecialista e successivamente di attenersi al suo insindacabile giudizio ( 61 ).L’organizzatore dovrà inoltre vigilare in merito alle condizioni dell’atleta,evitando che si affrontino atleti di diversa esperienza e capacità ( 62 ), al finedi evitare il verificarsi di possibili situazioni di pericolo, basandosi di voltain volta sul relativo ranking, ovverosia il piazzamento in graduatoria, lacui verifica varrebbe ad esonerarlo dallo svolgimento di più accurati controlli.La responsabilità dell’organizzatore – a titolo contrattuale se l’atleta è dipendenteo collaboratore della società sportiva organizzatrice, ovvero noncontrattuale se non sussiste alcun rapporto contrattuale con l’organizzatore– sarà quindi certamente configurabile laddove questi, nonostante fosse aconoscenza delle non ottimali condizioni fisiche dell’atleta o del divieto oppostodal medico di gara, gli abbia tuttavia concesso di gareggiare ( 63 ), oppurequando abbia fatto incontrare fra loro atleti di differente livello ( 64 ).lutare l’imputazione di omicidio colposo a carico del medico della società, ha evidenziato chel’atleta, nonostante fosse affetto da un’infermità che gli cagionava notevoli sofferenze nel corsodei suoi impegni sportivi, non si era mai lamentato di ciò con alcuno (medici, familiari,amici), ma aveva, anzi, partecipato all’attività agonistica in modo brillante, riscuotendo popolaritàe ammirazione, sia superando i compagni di squadra sia, a livelli elevati, le ripetute provesotto sforzo cui veniva sottoposto; cosicché, la decisione ha affermato la rilevanza del concorsocolposo dell’atleta nel sottacere le proprie patologie al medico: Cass. Pen., 9.6.1981, inForo it., 1982, II, c. 268. Si veda inoltre, sul punto, la precedente nota 23.( 61 ) Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 127 ss. In merito alla necessità, sancita dallenorme regolamentari della F.I.G.C., che, nell’ambito di una partita di calcio fra dilettanti, lasquadra organizzatrice – ovvero quella ospitante – assicuri la presenza a bordo campo di unmedico al fine di assicurare un pronto soccorso agli atleti che si dovessero infortunare nel corsodella gara, si v. Trib. Napoli, 29.1.1996, in Riv. dir. sport., 1997, p. 91, con nota di De Marzo,che, alla luce di tali previsioni, ha escluso la possibilità di imputare la responsabilità derivantedall’assenza di un sanitario in campo a carico della squadra ospitata, la quale era stata convenutain giudizio per il risarcimento del danno dal giocatore che nella stessa militava e che,infortunatosi nel corso della partita, non aveva ricevuto adeguate cure.( 62 ) Trib. Genova, 4.5.2000, in Foro it., 2001, I, c. 1402.( 63 ) Izzo, Le responsabilità nello sport, cit., p. 143.( 64 ) Trib. Genova, 4.5.2000, cit.

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