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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 171tipo di attività sportiva. L’organizzatore deve inoltre preoccuparsi di segnalareadeguatamente il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure perun tempestivo ed adeguato soccorso agli atleti ( 55 ).Volendo tracciare una sintesi in merito alla responsabilità dell’organizzatorenei confronti degli atleti per lesioni agli stessi derivate durante lacompetizione sportiva, si può affermare che lo stesso risponde delle lesioniche esulino rispetto al rischio “consentito” nella singola pratica sportiva e,comunque, di quelle che siano direttamente riferibili all’apprestamento diluoghi e misure organizzative inidonee.Infatti, come si è sopra accennato, per quanto riguarda gli atleti, sussisteeffettivamente, da parte loro, un’accettazione del rischio di infortuni, cosicchégli stessi non dovranno essere risarciti ogniqualvolta i danni soffertirientrino nell’alea normale e fisiologica di quel determinato sport ( 56 ); in talicasi, peraltro, sembra comunque di poter affermare che spetterà all’atletaprovare – eventualmente – che il danno si è in realtà verificato a causa dellascelta, da parte dell’organizzatore di un impianto difettoso o comunque diinadeguata gestione dell’evento.La società sportiva, dunque, per andare esente da responsabilità per idanni subiti dall’atleta durante le partite, avrà l’onere di provare di avermesso in atto tutte le misure idonee a garantire che la gara si svolgesse secondole regole sue proprie, con la conseguenza che l’atleta non potrà ottenererisarcimenti per danni verificatisi in seguito ad un accaduto rientrantenell’alea normale dell’attività prescelta e che non sia ricollegabile a carenzeorganizzative ( 57 ).( 55 ) Su tutti tali aspetti, Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 129 ss.( 56 ) Al riguardo, Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 119.( 57 ) In tal senso, Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit.,p. 33. A supporto – sia pure non del tutto espresso – dell’assunto, sembra altresì di poter richiamareTrib. Milano, 29.2.2008, n. 2671, in Giustizia a Milano, 2008, n. 3, p. 20, per il quale,“nel caso di caduta di un concorrente nel corso della fase finale di una gara ciclistica deve esseredichiarata la responsabilità solidale dell’Unione Sportiva, organizzatrice della gara e dellaFederazione ciclistica italiana ai sensi degli art. 2043 e 2049 c.c. quando dalla espletataistruttoria siano risultate evidenti carenze e limiti organizzativi e di gestione della sicurezzadella competizione, soprattutto tenuto conto del particolare contesto durante il quale la cadutasi è verificata (fase concitata della gara corrispondente alla volata finale dei ciclisti). È indubbioinfatti che l’attività agonistica implichi l’accettazione del rischio ad essa inerente daparte di coloro che vi partecipano, sicché eventuali danni da essi sofferti, rientranti nell’aleanormale, ricadono sugli stessi, mentre è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi adogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio neilimiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti all’uopoprevisti”. In merito al profilo considerato, si vedano altresì i rilievi di Stanca, Natura della responsabilitàdell’organizzatore di gare sportive, cit., p. 148, per la quale “l’atleta ripone ragione-

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