12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

170 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011l’atleta elusiva del controllo sui mezzi tecnici di sua proprietà, come peresempio nel caso in cui quest’ultimo abbia dolosamente sostituito i mezzistessi dopo i controlli tecnici eseguiti dall’organizzatore ( 54 ).Sempre in merito alle responsabilità degli organizzatori relativamentealla sicurezza degli atleti, degli spettatori, dei terzi, interessati o meno allagara, ed agli obblighi degli stessi di predisporre le cautele necessarie ad evitareche nei luoghi dove si svolge lo spettacolo sportivo si possano concretizzarepericoli ai loro danni, si ritiene che l’organizzatore della manifestazionesportiva sia tenuto, a tal fine, ad apporre cartelli segnalatori, ad impartirecon manifesti le opportune disposizioni ai concorrenti ed al pubblico,ad innalzare transenne o altri sistemi protettivi a tutela degli spettatori, nonchéad osservare le prescrizioni di pubblica sicurezza, le regole federali, lecircolari e le ulteriori disposizioni che siano eventualmente emesse dallacompetente autorità governativa a tutela degli interessi della collettività edin relazione allo specifico livello di pericolosità che si accompagna a ciascunsportiva, lo aveva lanciato contro un altro atleta, ferendolo; al riguardo, la decisione nell’escluderein concreto la responsabilità dell’organizzatore per omessa custodia degli attrezzi,ha comunque affermato l’astratta applicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c. . Al riguardo,si vedano altresì Cass., 28.10.1995, n. 11264, in Danno e resp., 1996, p. 74, con nota di Ponzanelli;nonché in Riv. dir. sport., 1996, p. 87, con nota di Laghezza, che ha affermato la responsabilità,ex art. 2051 c.c., di una società di tennis, per la distorsione riportata da un giocatorea causa di una buca presente sul campo; nonché Trib. Pinerolo, 3.4.1999, n. 86, inedita,che in un caso di lesioni di uno sciatore, riportate in seguito ad uno scontro con un pilone nonprotetto posizionato su una pista da sci, ha ritenuto la responsabilità della società sportivaconvenuta ex art. 2051 c.c., per aver omesso di predisporre le dovute protezioni; Cass. Pen.,10.11.2005, n. 11361, in Guida al dir., 2006, n. 20, p. 105, per la quale “il responsabile di attrezzaturesportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dicoloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del «neminem laedere»,sia nella sua qualità di « custode » delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile,per il disposto dell’art. 2051 c.c., fuori dall’ipotesi del caso fortuito, dei danni provocatidalla cosa), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attività da qualificarsipericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idoneea evitare l’evento dannoso. (Fattispecie in cui della morte di uno dei partecipanti a una garaautomobilistica era stato chiamato a rispondere, a titolo di omicidio colposo, l’amministratoredelegato e direttore dell’autodromo, cui era stato addebitato di non avere adeguatamenteprotetto, con barriere di pneumatici, un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittimaera andata a sbattere dopo una collisione con altra vettura)”; identici principi si rinvengonoaffermati anche da Cass. Pen., 27.5.2003, n. 34620, in Riv. pen., 2003, p. 959, in una fattispeciein cui un circuito per go-kart è stato reputato carente di barriere idonee ad evitare l’uscitadi pista dei veicoli, tanto da consentire che il mezzo condotto da un minorenne, che ne avevaperso il controllo, abbattesse la protezione esistente e urtasse violentemente contro un ostacoloesterno.( 54 ) Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 121.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!