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168 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011lità dell’organizzatore, e si tratterà quindi di verificare se il danno sia statoprovocato dalle particolari modalità organizzative della gara, che abbianoeventualmente esse stesse esposto gli atleti ad un rischio superiorea quello consentito.Nella pratica, la responsabilità dell’organizzatore è stata sovente riconosciutaa fronte della mancanza di agibilità del luogo di esercizio dell’attivitàsportiva, ed a causa della inidoneità dello stesso a garantire, non solo il regolaresvolgimento della competizione, ma anche la sicurezza di pubblico epartecipanti ( 49 ).( 49 ) Frequentemente il profilo della “agibilità” della pista è venuto in questione in tema dirally; si segnala, al riguardo, Cass., 6.5.2008, n. 11040, in Giust. civ., 2008, p. 2136, che, dovendosipronunciare sulle rispettive responsabilità in capo al pilota ed agli organizzatori di unagara di rally, nella quale era stato ferito uno spettatore, ha affermato fra l’altro, quanto al pilota,che “nel caso di danni causati da un pilota di rally nel corso di una competizione su un circuitointerdetto al traffico veicolare, mentre deve escludersi l’invocabilità, da parte della vittima,della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti del pilota medesimo, la responsabilitàdi quest’ultimo può essere affermata soltanto ove si accerti la grave violazione di regoleminime di diligenza, ovvero del regolamento di gara. Deve, di conseguenza, escludersi che lasola elevatissima velocità tenuta nel corso della gara possa costituire fonte di responsabilitàper il pilota”; quanto invece alla condotta degli spettatori ed alla responsabilità dell’organizzatore,la Suprema Corte ha rilevato che “[…] le circostanze (non più esaminabili nelle presentesede di legittimità) rendono evidente la situazione di pericolo alla quale si esposero glispettatori poi investiti, come rendono evidente che sarebbe stato onere proprio ed esclusivodegli organizzatori della corsa approntare le precauzioni indispensabili al fine di evitare ilconcretizzarsi di tale pericolo”; sulla base di tali principi, quindi, la decisione ha ritenuto chenon sussistesse una responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del pilota. Sempre in tema di rally,si ricorda altresì Cass. Pen., 3.7.2008, n. 35326, in Arch. giur. circol., 2009, p. 619, la quale, in unafattispecie in cui un’auto in panne era stata lasciata ferma ai bordi della carreggiata anziché esserespostata dalla pista, né era stata sospesa la gara, causando ciò uno scontro in cui un pilotaaveva riportato lesioni personali, ha rigettato la tesi difensiva dell’organizzatore, secondocui la pericolosità insita in quel tipo di competizioni lo esimerebbe da responsabilità, sancendoche « se […] è corretto affermare che un corsa automobilistica – nella specie un rally dimontagna – rappresenta un classico esempio di attività sportiva pericolosa e viene disciplinatada regole di condotta che non sono ispirate al comune concetto di prudenza, ciò vale per lavalutazione delle condotte dei gareggianti, non certo di coloro che devono organizzare la garacui è demandato l’obbligo giuridico di attuare tutte le cautele possibili atte ad evitare incidenti“appunto di gara”». Si veda inoltre Cass., 8.11.2005, n. 21664, in Foro it., 2006, I, c. 1459,che si è pronunciata in una fattispecie in cui un pilota, durante una gara di go-kart, perdeva lavita schiantandosi contro una vettura parcheggiata in prossimità della pista, dopo essere uscitodi strada in seguito ad una manovra di sorpasso; in tal caso, la Suprema Corte ha statuitoche “gli organizzatori di una gara sportiva (nella specie, una gara di go-kart) rispondono deidanni subiti dai partecipanti alla gara o dal pubblico qualora abbiano omesso di predisporre lenormali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva(colpa generica), alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l’organizzatore ha l’ob-

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