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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 167la specie, durante una corsa con il bob, l’atleta era finito, a causa di un’erratamanovra, contro la staccionata di legno che conteneva la pista e l’urto delcasco aveva fatto staccare una scheggia di legno, la quale aveva ferito gravementeal viso l’atleta, poi caduto in coma. La Suprema Corte ha cassato lasentenza della Corte di Appello, la quale non aveva verificato in concreto, equindi secondo un giudizio di probabilità ex post e non ex ante, se l’attivitàdi predisposizione del campo di gara (mediante l’adozione di tavole di legnodi contenimento della pista) non avesse aumentato la rischiosità dell’eventooltre quella consentita nella specifica attività sportiva. Nessuna indicazioneè stata invece data dalla Suprema Corte circa la necessità di valutarese il materiale utilizzato per il casco fosse idoneo a preservare il capo dell’atletae se lo sbandamento del veicolo avesse contribuito in maniera determinanteal sinistro ( 48 ).Analogo è il recentissimo caso verificatosi ai Giochi Olimpici di Vancouverdel 2010, dove lo slittinista georgiano Nodar Kumaritashvili, uscitodal budello ghiacciato, è andato a battere contro un palo metallico; al riguardo,ci si è chiesti se la pista fosse diventata troppo veloce a causa di problemidi umidità, oppure se l’incidente sia stato provocato dalla ridotta altezzadel muro di contenimento della pista, ovvero dalla mancata protezionedei piloni posti ai margini della stessa, od ancora da un errore dell’atleta.Dai casi analizzati sembra di poter ricavare, in prima approssimazione,i seguenti criteri:– il limite della responsabilità dell’organizzatore nei confronti degli atletiè rappresentato dal rischio consentito in ogni singola attività sportiva,pericolosa o meno; di tal che, se la lesione è contenuta entro detto rischio,l’organizzatore, in linea di principio, non risponde, né risponderàdel danno l’atleta che lo ha provocato;– se invece l’evento lesivo si pone oltre il confine del rischio accettato nellasingola competizione sportiva, verrà in rilievo l’eventuale responsabi-gola disciplina. Acommento della medesima decisione, si richiamano altresì Cerbara, Naturadell’attività di predisposizione del campo di gara, in Riv. dir. econ. sport, 2009, p. 111 ss., e Sesti,Attività di organizzazione di un evento sportivo: l’inefficacia dell’accettazione del rischio daparte dell’atleta, in Resp. civ. prev., 2009, p. 1555 ss.( 48 ) Sempre in tema di predisposizione del campo di gara, ed in linea con la tesi che ravvisala responsabilità dell’organizzatore soltanto quando esponga gli atleti ad un rischio maggioredi quello consentito, si richiama la decisione di Trib. Viterbo, 12.7.2002, in Giur. merito,2003, p. 2191, alla cui stregua “il giocatore di calcetto che abbia subito una lesione pretesamenteper inidoneità del fondo del campo ove si giocava può chiedere di essere risarcito exart. 2043 c.c. allegando la responsabilità dell’organizzatore del torneo nel cui ambito la partitaera stata disputata soltanto se ne prova la colpa nell’avere, per negligenza, scelto un impiantoche a priori apparisse pericoloso sì da potersi prevedere l’evento dannoso seguito nell’usodello stesso”.

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