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SAGGI 165l’interno dello stadio ( 43 ). Si può inoltre annoverare, nel medesimo contesto,il caso in cui fu affermata la responsabilità dell’organizzatore di unagara di atletica e della Federazione di riferimento, per omissione di cautelenell’ammettere un minore al riscaldamento in campo mentre si svolgevail riscaldamento di altro atleta in preparazione della gara di lancio delmartello ( 44 ).In un caso risalente, durante la partita Fiorentina-Juventus, si era verificatoil cedimento di 12 metri di balaustra dello stadio di Firenze, a causadella pressione della folla dei tifosi, molti dei quali precipitarono sugli spettatoriche si trovavano nel parterre, con ferimento di 139 persone; furonoconvenuti in giudizio sia il Comune di Firenze, quale proprietario dello stadio,sia l’Associazione Calcio Fiorentina, quale organizzatrice dell’incontro.La Corte d’Appello di Firenze, nonostante avesse rilevato un vizio dicostruzione della balaustra e quindi l’astratta applicabilità al Comune dell’art.2053 c.c., in tema di rovina di edificio, addossò interamente la responsabilitàall’Associazione Calcio Fiorentina ( 45 ), alla quale imputò di averportamento delle persone che spesso si recano alla partita, anche molto tempo prima che essaabbia inizio. Sicché, il difetto di manutenzione o di pulizia degli impianti, se rapportato allacircostanza da cui si vuol far discendere la colpa dei dirigenti dello Stadio, non sembra possasostenersi nella specie, potendo – come si è detto sopra – la causa del danno essere dipesadal comportamento poco controllabile di terzi”.( 43 ) Al riguardo, Facci, La responsabilità civile nello sport, cit., p. 651, che riferisce di comesia stata ritenuta responsabile ex art. 2050 c.c., una società sportiva di calcio professionistico,che aveva organizzato la manifestazione, per il danno patito da uno spettatore colpitoda un oggetto contundente (moneta), scagliato da un terzo rimasto ignoto, situato in un settorediverso; nella specie, l’a. ricorda che fu respinta la tesi difensiva della società convenutache invocava sia il fatto del terzo sia l’impossibilità di impedire l’introduzione di monete, chepotevano, poi, essere scagliate da un settore all’altro.( 44 ) Trib. Torino, 14.12.2000, in Gius, 2001, p. 2783, per il quale “gli organizzatori di unagara sportiva, e la stessa federazione sotto la cui egida la gara si svolga, sono responsabili perla mancata adozione di regole di prudenza e cautela adeguate al caso anche nella fase di preparazionee di riscaldamento e ciò in particolare laddove alla gara in questione partecipinosoggetti minorenni (nella specie, la federazione organizzatrice della gara sportiva nonché ildirettore di riunione che regolamentava l’accesso al campo, i direttori di campo, l’addetto alsettore, il giudice di gara del lancio, il giudice d’appello – soggetti presenti nel campo al momentodel sinistro – sono stati ritenuti responsabili dei danni occorsi ad un atleta minorenne,al quale era stato, nella fase di riscaldamento, consentito l’accesso al campo mentre era in corsoil riscaldamento di altro atleta impegnato nel lancio del martello)”.( 45 ) App. Firenze, 3.4.1963, in Riv. dir. sport., 1964, p. 235. Su tale vicenda si era pronunciato,in primo grado, Trib. Firenze, 17.10.1961, in Giur. tosc., 1962, p. 83, che aveva condannatosia il Comune che la Fiorentina. La diversa impostazione fatta propria dalla Corte d’Appelloè stata successivamente confermata da Cass., 31.1.1966, n. 363, in Riv. dir. sport., 1967, p.112.

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