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164 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Inoltre, in sede di applicazione pratica, si è assistito di frequente ad unavalutazione della prevedibilità, da parte della giurisprudenza, secondo uncriterio “a posteriori”, anziché – come più sopra evidenziato come necessario– “ex ante”, e cioè alla stregua, per così dire, dell’equazione per cui lostesso verificarsi dell’evento lesivo, nonostante l’osservanza delle normeregolamentari per la sicurezza dell’impianto e dei luoghi, sarebbe di per séindice della sua prevedibilità ( 40 ).Numerosi sono infatti i casi che si annoverano a tal riguardo.È stata ad esempio affermata la responsabilità di una associazione chegestiva un circolo sportivo di squash, che, durante un incontro ufficiale iviospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in temadi sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo avrebbe potuto scavalcarele protezioni e colpire gli spettatori ( 41 ); nonché la responsabilitàdella società di calcio per le lesioni riportate da uno spettatore in seguitoalla caduta dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e dialtri rifiuti ( 42 ), e addirittura per le lesioni causate dal lancio di monete al-tali principi in tema di responsabilità dell’organizzatore per gli eventi lesivi rientranti nel suopotere di controllo, si veda Trib. Milano, 22.9.2008, n. 11133, in Giustizia a Milano, 2008, n. 9p. 59, che ha condannato il proprietario di una pista di go-kart per le lesioni riportate dal pilotain seguito all’urto contro le barriere montate per evitare l’uscita di strada, nonostante l’uscitadi strada stessa fosse stata provocata da un contatto con un altro mezzo, affermando al riguardoche, “nel caso in cui il pilota di un go-kart, durante una competizione sportiva, esca distrada e urtando la struttura rigida di recinzione si ferisca la mano e la testa, deve essere riconosciutala responsabilità del proprietario del circuito ex art. 2043 c.c. Infatti, il fatto stesso chel’urto contro la recinzione predisposta per frenare la fuoriuscita dalla pista dei veicoli, abbiacausato delle lesioni al pilota, comporta il conseguente giudizio di inadeguatezza della stessacon il conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Irrilevante è da ritenersi il fatto che l’uscitadi strada del go-kart sia stata preceduta da un urto da parte di un veicolo concorrente cheeffettuava una regolare manovra di tentativo di sorpasso”.( 40 ) Nello stesso senso, Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 117.( 41 ) Trib. Milano, 12.11.1992, in Riv. dir. sport., 1993, p. 499.( 42 ) Trib. Roma 5.2.1992, n. 1393, in Riv. dir. sport., 1992, p. 90, con nota di Bellantuono,la quale, peraltro, ha affermato la responsabilità della S.S. Lazio, sulla base dell’art. 2043 c.c.,solo nella misura del 25%, ritenendo che per il restante 75% questa dovesse essere ascritta allospettatore che, invece di attendere lo sfollamento della massa degli spettatori, con graveimprudenza e senza la necessaria attenzione, aveva sceso i gradini, nonostante la ressa e la visibilepresenza per terra dei detti detriti. Nella giurisprudenza di merito più risalente, in relazionead analogo incidente, la responsabilità della società calcistica era invece stata negata:sul punto, si v. Trib. Roma, 28.6.1957, in Riv. dir. sport., 1959, p. 155, con nota di Tondi, che haescluso la responsabilità della A.S. Roma, osservando la presenza dei frammenti di vetro perterra avrebbe ben potuto essere “conseguenza della caduta di qualche bottiglia avvenuta pocoprima dell’avverarsi del sinistro. Non si deve dimenticare infatti che, durante le partite, lostadio è particolarmente affollato e che non è controllabile, quindi, da chi di dovere, il com-

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