12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

162 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011L’organizzatore dovrà quindi prevedere a priori, secondo il criterio dellaprevedibilità ex ante, qualsiasi rischio di eventi lesivi che possa essere originatodall’espletamento dell’attività o della manifestazione sportiva insvolgimento ( 35 ).È quindi necessaria un’attività di specifica e complessa programmazionein ordine alla sicurezza dell’evento sportivo da organizzare, mediante la“previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentaridi settore, e con una valutazione in concreto di ogni strumento voltoa contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sporti-bordinato rispetto alla legge e, segnatamente, all’art. 2043 c.c.; Trib. Milano, 23.2.2009, n.2430, cit., ove si legge che l’organizzatore “è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie agarantire la sicurezza e l’incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche,anche le norme generali di prudenza”; Trib. Busto Arsizio, 22.2.1982, in Riv. dir. sport.,1982, p. 570, ove si afferma che “la responsabilità dell’organizzatore di una gara motociclisticaper l’incidente occorso ad un concorrente, deve essere valutata non solo in rapporto alla osservanzadelle regole generali e particolari della materia ma anche al rispetto delle comuninorme di diligenza e prudenza”; Trib. Rovereto, 5.12.1989, in Riv. dir. sport., 1990, p. 498, cheha affermato la responsabilità di una società organizzatrice di una gara di tamburello per le lesioniderivate ad uno spettatore colpito all’occhio dalla pallina, a fronte della mancata adozionedi idonee misure di protezione suggerite dalla comune esperienza e dall’ordinaria prudenzae diligenza, anche se tali misure non erano espressamente imposte da alcuna disposizionee nonostante il campo fosse stato omologato dalla Federazione <strong>Italia</strong>na Palla Tamburello;Trib. Napoli, 21.5.1986, in Riv. dir. sport., 1986, p. 466, che, nel configurare in capo agliorganizzatori l’obbligo di rispettare il generale principio del neminem laedere posto a tutela deidiritti assoluti, ha affermato la responsabilità degli organizzatori di una gara ippica per la perditadi un cavallo provocato dallo slittamento dell’autostart, in un’ipotesi in cui lo svolgimentodella stessa gara era stato imposto nonostante la presenza di avverse e proibitive condizioniclimatiche che avevano determinato l’instaurarsi di una situazione di manifesta pericolositàper il regolare svolgimento della competizione. In dottrina, insiste sul profilo della necessariaosservanza anche delle norme comuni di diligenza e prudenza, Stanca, Natura della responsabilitàdell’organizzatore di gare sportive e criterio della sua imputazione, in Rass. dir. econ.sport, 2010, pp. 157-158; contra Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 135, che infatti, in lineacon autorevole dottrina dal medesimo citata, afferma che “quantomeno per il danno risentitodallo sportivo, il rispetto da parte dell’organizzatore delle norme regolamentari sportivesarà tendenzialmente sufficiente a escluderne la responsabilità, essendo ragionevole supporreche la norma federale abbia preventivamente contemperato le esigenze della gara conquelle di incolumità dei partecipanti”.( 35 ) Al riguardo, Cass. Pen., 21.2.1995, n. 6478, cit., che ha riconosciuto la responsabilitàper omicidio colposo della Lega Navale <strong>Italia</strong>na, per “non aver predisposto, a mezzo di natanti,un servizio di assistenza in mare; [. . .] non aver informato dello svolgimento della garala competente Capitaneria di Porto che, quindi, non aveva attuato servizi speciali di sicurezzaed aveva potuto intervenire soltanto in ritardo; [. . .] non aver disposto un efficiente e continuoservizio di ascolto radio con conseguente ritardata ed indiretta ricezione della notizia delledifficoltà della imbarcazione poi naufragata”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!