12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

160 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011relazione al suo operato potrà essere chiamata a rispondere anche la Federazionedi appartenenza.L’organizzatore di una manifestazione sportiva è tenuto ad osservare, alfine di assolvere i propri obblighi di controllo, una pluralità di disposizioni,finalizzate alla realizzazione della sicurezza dell’evento sportivo, quali essenzialmente:a) prescrizioni della legge in senso stretto; b) norme regolamentarisportive; c) principi generali di comune prudenza ( 27 ).In particolare, chi organizza un evento sportivo a pagamento in luogopubblico o aperto al pubblico è tenuto a richiedere la licenza alla questura,secondo quanto previsto dagli artt. 68 e 71 del r.d. 18.6.1931, n. 773 ( 28 ), mentreinvece, se la manifestazione è sprovvista di qualsivoglia finalità di lucro,sarà sufficiente un preavviso di tre giorni all’autorità locale, salva la facoltà,per quest’ultima, di invitare i promotori a munirsi della licenza prescrittadall’articolo 68 del r.d. 18.6.1931, n. 773 medesimo, e ad informare tempestivamentela questura, qualora ravvisi che l’evento assuma i caratteri dellospettacolo e/o intrattenimento pubblico, ai sensi dell’art. 123, r.d. 6.5.1940,n. 635 ( 29 ).La licenza in questione, ove necessaria, viene concessa a condizioneche l’organizzatore appresti ripari materiali per il pubblico e fornisca serviziodi assistenza sanitaria per i casi di infortunio ( 30 ).Non sembra comunque che l’eventuale difetto dell’autorizzazione, dicui trattasi, possa di per sé spiegare influenza nell’accertamento delle responsabilitàin capo all’organizzatore, in presenza di eventi dannosi ( 31 ).( 27 ) Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 122; Conrado, Ordinamento giuridico e responsabilitàdell’organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, p. 9; Perseo,Sport e responsabilità, in Riv. dir. sport., 1961, pp. 277-278; Lepore, La responsabilità nell’esercizioe nell’organizzazione delle attività sportive, cit., p. 282, il quale sottolinea che “qualsiasidisposizione sportiva riveste sempre un ruolo sussidiario rispetto ai canoni generali diprudenza, che non possono essere abbandonati”: ne deriva che “sarà sempre necessario svolgereun accertamento concreto del comportamento tenuto dall’organizzatore anche oltre ilrispetto delle safety rules, le quali, da sole, possono non coprire tutte le ipotesi di responsabilitàdei soggetti coinvolti negli incidenti”.( 28 ) Recante l’“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.( 29 ) Portante l’“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”. Occorre comunque tenere presente che la CorteCostituzionale, con pronunzia del 15.4.1970, n. 56, in Foro it., 1970, I, c. 1293, ha dichiaratol’incostituzionalità dell’art. 68 del richiamato R.D. 18.6.1931, n. 773, nella parte in cui prescriveche per gli intrattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’eserciziodi attività imprenditoriali, occorre la licenza; deve infatti ritenersi non assoggettata a talelicenza l’organizzazione dell’evento che difetti di quella natura imprenditoriale che ne giustificae impone il rilascio.( 30 ) Art. 119, R.D. 6.5.1940, n. 635, cit.( 31 ) Bertini, La responsabilità civile, cit., p. 124 ss.; Conrado, Ordinamento giuridico e re-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!