12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

158 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011c) l’idoneità dell’atleta a partecipare alla competizione, sia in ragione dellasua esperienza ( 22 ), che per le sue condizioni psico-fisiche ( 23 ).Agli effetti di queste complesse verifiche, l’organizzatore si avvale dipropri collaboratori (cronometrista, medico sportivo, allenatore), del cuioperato risponde: in particolare, risponderà propriamente ex artt. 1228 e/o2049 c.c., rispettivamente con riguardo ai danni da inadempimento ed ai fattiilleciti provocati dai propri preposti agli atleti, in ipotesi legati contrattualmenteall’organizzatore, ed agli spettatori paganti, mentre risponderà ex art.2049 c.c. degli illeciti commessi dai propri dipendenti o collaboratori a caricodegli spettatori non paganti e comunque dei terzi ( 24 ).( 22 ) A tal proposito, può richiamarsi il caso deciso da Cass. Pen., 21.2.1995, n. 6478, in Riv.dir. sport., 1996, p. 302, per la quale “rispondono di omicidio colposo i componenti del Consigliodirettivo della Lega Navale <strong>Italia</strong>na, i quali abbiano organizzato una gara di pesca al traino,omettendo di adottare le misure necessarie ad evitare l’evento dannoso”; nella fattispecie,è stata affermata la responsabilità della Lega per aver ammesso alla competizione il gareggiante,poi deceduto in seguito a naufragio, gravato da una limitazione di navigabilità entro lesei miglia, pur in previsione di un campo di gara in alto mare. Sulla vicenda di specie si sonopronunciati nei gradi di merito, Trib. Brindisi, 15.5.1991, ibidem, 303 e App. Lecce, 18.1.1994,ibidem, 303.( 23 ) Sul punto, Di Ciommo-Viti, La responsabilità civile, cit., p. 291, alla cui stregua, l’organizzatore“potrebbe risultare adempiente a quest’onere anche semplicemente predisponendoun adeguato servizio medico di controllo”. Secondo Beghini, L’illecito civile e penalesportivo, Padova, 1999, p. 103, “nel caso di competizioni sportive che comportino un impegnofisico particolarmente elevato, egli [l’organizzatore n.d.a.] è anche tenuto a controllare l’idoneitàpsico-fisica degli atleti mediante accertamenti sanitari, avvalendosi eventualmente deimedici federali o di personale comunque specializzato. Se l’atleta è stato ritenuto idoneo dallacompetente federazione, l’organizzatore non deve effettuare alcun altro controllo medico”.( 24 ) Profilo connesso è quello, tuttora discusso, dell’eventuale responsabilità vicaria dell’organizzatoreper gli eventi lesivi provocati con condotte illecite dagli atleti – particolarmentese allo stesso legati da rapporto di lavoro subordinato – ad altri gareggianti, sul quale si vedanole riflessioni ed i riferimenti anche giurisprudenziali di Liotta, Attività sportive e responsabilitàdell’organizzatore, cit., p. 89 ss., spec. p. 97 ss., il quale conclude nel senso che, poiché“l’attività degli atleti soddisfa in maniera diretta l’interesse fondamentale dell’organizzatoresportivo consistente nell’effettiva realizzazione e messa in scena dello spettacolo programmato[…] è giocoforza concludere che […] i risultati dell’attività dell’agonista conforme alleregole del gioco ricadono a tutto vantaggio dell’organizzatore”, con conseguente applicabilitàa quest’ultimo, anche alla stregua del principio cuius commoda eius et incommoda, dell’art.2049 c.c. . Per una critica a tale assunto, ma con specifico riguardo all’organizzatore di gare disci e agli atleti che vi partecipano, Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., pp.382-383, il quale, sulle orme di Giannini, La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazionisportive, in Riv. dir. sport., 1986, p. 279, osserva che l’atleta “oltre ad esercitare l’attivitàagonistica in maniera del tutto indipendente […] prende comunque parte alla competizionenel proprio ed esclusivo interesse, tanto più che la sua prestazione riveste un’estrinsecazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!