12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 151Nell’ambito degli organizzatori, si suole distinguere fra organizzatori“di diritto”, appartenenti ad una Federazione e regolarmente autorizzati adorganizzare una manifestazione; organizzatori “di fatto”, non federati e nonautorizzati; organizzatori pro-tempore: non federati, ma regolarmente autorizzatiad organizzare un evento sportivo ( 3 ).Tale distinzione sembra peraltro assumere rilievo essenzialmente ai finidell’omologazione dei risultati delle gare, piuttosto che in seno all’ordinamentogiuridico generale, con la conseguenza che l’organizzatore, checon la propria condotta abbia violato disposizioni penali e/o civili, resteràverosimilmente assoggettato alla giustizia ordinaria, in linea di principio aldi là del suo inquadramento nell’una o nell’altra tipologia di “organizzatore”( 4 ).Le caratteristiche che contraddistinguono l’organizzatore sono la finalitàdi promuovere la competizione e il potere di controllo e di direzionedella stessa ( 5 ).In linea con tali criteri, è stata quindi per lo più esclusa la responsabilitàdel C.O.N.I. che patrocinasse semplicemente l’evento, senza esserne direttamentel’organizzatore; in particolare, la Suprema Corte ( 6 ) ha escluso inlinea di principio la responsabilità del C.O.N.I., sul rilievo che “esula daisuoi compiti ispettivi la vigilanza sull’organizzazione concreta delle singolemanifestazioni sportive”.Al C.O.N.I. sarebbe infatti attribuito dalla legge istitutiva n. 426 del 16febbraio 1942, oggi abrogata dal d.lgs. 23.7.1999, n. 242, portante il “Riordi-( 3 ) Al riguardo, Bertini, La responsabilità sportiva, ne Il diritto privato oggi, a cura di Cendon,Milano, 2002, p. 120; Di Ciommo-Viti, La responsabilità civile in ambito sportivo, in Lineamentidi diritto sportivo, a cura di Cantamessa, Riccio, Sciancalepore, Milano, 2008, p.290.( 4 ) Galligani-Piscini, Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell’organizzazionedi un evento sportivo, in Riv. dir. econ. sport, 2007, p. 115.( 5 ) Si è infatti esclusa la responsabilità dell’utilizzatore di un impianto a fini di organizzazionedi una gara, che non aveva l’effettivo potere di gestione e di intervento sullo stesso:Cass., 10.2.2003, n. 1948, in Foro. it., 2003, I, c. 1439. Si è inoltre affermato che, se più personeorganizzano una gara amichevole di tiro a segno, ciascun partecipante risponde dei dannicausati al passante che transitava sulla strada adiacente, qualora venga accertato che non eranostate predisposte le opportune cautele: App. Firenze, 20.2.1951, in Giur. tosc., 1951, p. 446,in tal senso richiamata da Galligani-Piscini, Riflessioni, cit., p. 115.( 6 ) Cass., S.U., 12.7.1995, n. 7640, in Riv. dir. sport., 1996, p. 75, con note di Carra e Fontana:trattasi del leading case affacciatosi sul punto, in un caso in cui l’atleta di una competizionedi pentathlon moderno era caduto nel corso di una gara di equitazione a causa del rifiutodel cavallo di saltare l’ostacolo, ed aveva riportato gravissime lesioni. Ma per l’affermazionesecondo cui al C.O.N.I. “in nessun caso potrebbe dirsi attribuita anche la qualifica di organizzatoredelle manifestazioni sportive”, si v. già Cass., 16.1.1985, n. 97, in Giur. it., 1985, I, 1,c. 1226.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!