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DIRITTO SPORTIVOMARGHERITA PITTALISLa responsabilità contrattuale ed aquilianadell’organizzatore di eventi sportiviSommario: 1. L’organizzatore di eventi sportivi: la posizione del C.O.N.I. e delle Federazionisportive. – 2. Gli obblighi di controllo dell’organizzatore. – 3. I titoli di responsabilità.– 4. La responsabilità delle società di calcio nell’organizzazione di incontri sportivi professionistici.– 5. Considerazioni conclusive.1. – I fatti lesivi che si verificano durante la pratica di attività sportivepossono essere provocati da coloro che praticano le attività stesse, e cioè gliatleti o i gareggianti, ma anche dagli altri soggetti coinvolti nelle competizioni,fra i quali assumono rilievo, in primo luogo, coloro che organizzanogli eventi sportivi.Questi potranno essere chiamati a rispondere dei pregiudizi eventualmentearrecati ai partecipanti alla gara ( 1 ), oppure a terzi, quali spettatori odestranei.Per “organizzatore” di eventi sportivi si intende tradizionalmente lapersona fisica (ipotesi che si verifica raramente), la persona giuridica (in formadi S.p.A. o di S.r.l.), l’associazione non riconosciuta ex art. 36 ss., c.c.,(ipotesi molto frequente, che ricomprende le cd. “società sportive” soprattuttodilettantistiche) ed il comitato, che “assumendosene tutte le responsabilità(civili, penali, amministrative) nell’ambito dell’ordinamento giuridicodello stato, promuove l’incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungereun risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenzao meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo”( 2 ).( 1 ) A tale proposito, si segnala Cass., 27.10.2005, n. 20908, in Foro it., 2006, 5, c. 1465, nonchéin Danno e resp., 2006, p. 633, con nota di Ferrari, e in Rass. dir. econ. sport., 2006, p. 508,con nota di Lepore e in Resp. civ., 2006, p. 601, con nota di Filippi, secondo la quale “…in temadi responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un’attività agonistica, non possonoconsiderarsi partecipanti solo gli atleti in gara ma anche tutti coloro che sono posti alcentro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimentodella competizione [. . .]”.( 2 ) La definizione è quella, costantemente richiamata in dottrina, che fa capo a Dini, L’organizzatoree le competizioni: limiti alla responsabilità, in Riv. dir. sport., 1971, p. 416.

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