12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI 147Se i flussi informativi da parte degli organi delegati sono insufficienti,l’affidamento del consiglio verso i delegati non esime gli amministratori delegantidalla responsabilità ex art. 2392 c.c., qualora le lacune informativedipendano dalla loro passività, o mancanza d’iniziativa ( 63 ). La norma specificache le informazioni richieste dagli amministratori debbano essere fornitein consiglio dagli organi delegati; i singoli amministratori non possonorichiedere le informazioni direttamente ai dipendenti della società, né farsifornire le informazioni privatamente, al di fuori delle riunioni consiliari ( 64 ).indicarne sia la natura che il valore, come requisiti in presenza dei quali nasce l’obbligo di comunicazione.La legge prescrive una frequenza minima delle suddette comunicazioni, manon stabilisce se queste debbano avere per oggetto anche le intenzioni di compiere le operazioniovvero solo la notizia del loro compimento. A me pare che, se si vuole assegnare ad esse,come sembra che il legislatore abbia fatto, la funzione di informare il consiglio per coinvolgerlo,si dovrebbe sostenere l’obbligo dei delegati di dare l’informazione anche sulle intenzioni,naturalmente non a livello di puro progetto, bensì a livello di scelta compiuta. In talmodo, si porrebbe il consiglio in condizione di eventualmente intervenire per frenare il delegatoo addirittura per vietargli la realizzazione dell’operazione. È vero che letteralmente ilquinto comma dell’art. 2381 c.c. dispone l’informazione del consiglio, da parte dei delegati,sulle più importanti operazioni gestorie “effettuate” dalla società e dalle sue controllate, mapenso che la prevista effettuazione si riferisca alla loro ideazione, perché altrimenti esse nondifferirebbero da quelle che saranno comprese necessariamente nel rapporto sull’andamentogenerale della gestione e sulla sua possibile evoluzione”.( 63 ) V. Desario, La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina, cit., p. 67 ss.( 64 ) V. ancora Salafia, Gli organi delegati nell’amministrazione della s.p.a., cit., p. 1330,per il quale: “In termini più semplici, il potere informativo, che la legge implicitamente riconoscea tutti gli amministratori e ai membri non operativi del consiglio, in particolare, serveper consentire loro di prepararsi alla consapevole partecipazione all’attività del consiglio, manon anche per istruire un processo laudativo o accusatorio nei confronti dell’amministratoredelegato. Se dall’esame delle scritture contabili e dei relativi documenti il consigliere nonoperativo ricavasse qualche dubbio sulla correttezza dell’operato dell’amministratore delegato,sia in termini di convenienza sia in termini di legittimità, egli potrà, appunto, invitarlo a riferireal consiglio ed, in quella sede, correttamente quel dubbio potrà essere esaminato e valutatoin una dialettica nella quale potrà essere coinvolto anche il membro delegato. Lo statutopuò regolare più minuziosamente la condotta della predetta attività ispettiva, subordinandola,per esempio, alla preventiva comunicazione al consiglio di amministrazione o allapreventiva interpellanza degli altri consiglieri per eventualmente coinvolgerli, in modo daevitare sovrapposizione di un’ispezione all’altra, con turbamento del normale funzionamentodegli uffici. Non può, invece, certamente subordinarla alla preventiva autorizzazione delconsiglio o del suo presidente, perché il potere ispettivo, in quanto strumentale al correttoesercizio della funzione amministrativa, non tollera limitazioni. La legge ha sentito la necessitàdi assoggettare l’esercizio della funzione amministrativa ad una preventiva informazione,in un quadro ordinamentale in cui la funzione di amministrazione della società per azioni èvista come utile strumento per il buon funzionamento dell’ente e, quindi, per il conseguimentodi risultati, che finiscono con l’incidere sull’interesse della generalità dei cittadini”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!