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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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146 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011dalla prescrizione normativa di fornire in consiglio le informazioni richiestedi volta in volta dagli amministratori ( 61 ).Si stabilisce a carico degli amministratori l’obbligo di agire in modoinformato, conferendo loro il potere-dovere di richiedere agli organi delegatile informazioni relative alla gestione della società. Il dovere riflessivo diinformazione costituisce una specificazione del dovere di diligenza tipicodell’amministratore e svolge la funzione di controbilanciare la regola chesancisce l’esclusione della responsabilità degli amministratori che, incolpevolmente,abbiano fatto affidamento sulle informazioni fornite dagli organidelegati. Nel caso di inottemperanza all’obbligo di agire in modo informato,il consiglio può essere indotto a non richiedere agli organi delegati informazioniprecise sulla gestione della società, al fine di precostituirsi una causadi esenzione della responsabilità.Di guisa, nell’ottica del rispetto del principio di adeguatezza, gli amministratorinon esecutivi del consiglio di amministrazione devono attivarsi alfine di ottenere dagli organi delegati le informazioni necessarie a valutarel’andamento della gestione ed assumere le relative decisioni. Se si riflettesul concetto di adeguata gestione della società per azioni, si giunge alla conclusioneche il dovere di richiedere chiarimenti e notizie più complete sorgein presenza di indizi che dovrebbero far sorgere, in un amministratore diligente,dubbi attinenti alla completezza, esattezza ed affidabilità delleinformazioni fornite dagli organi delegati ( 62 ).( 61 ) Cfr. Ghini, Deleghe del consiglio di amministrazione a singoli componenti, cit., p. 710:“Per formarsi un’idea dell’organizzazione delle società, il consiglio deve poter consultare tuttele fonti informative utili; per valutare l’andamento della gestione sociale è agli organi delegatiche deve rivolgersi per attingere elementi di giudizio. Servendosi di altri fonti informative,in esclusiva, il consiglio può giungere a formarsi un’immagine incompleta e distorta dellasituazione. In quanto ad informativa rivolta al consiglio, l’art. 2381, comma 5°, c.c. sancisceche gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione (e al collegio sindacale) conla periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generaleandamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiorrilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate(ove esistano). Siccome, in base allo stesso comma, gli organi delegati curano che l’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’<strong>impresa</strong>,è logico che le periodiche informazioni riguardino questi rilevanti aspetti della gestione,tanto più che al consiglio, per legge, è demandato il compito di valutare l’adeguatezzadi detto assetto. Ma il contenuto di ogni relazione periodica deve essere completo e sostanzioso”.( 62 ) In tema Salafia, Gli organi delegati nell’amministrazione della s.p.a., cit., p. 1334: “Lostatuto potrà (a mio giudizio, dovrà) indicare o soltanto la natura delle operazioni (per es., gliappalti, l’acquisizione di pacchetti azionari, etc.) o soltanto il loro valore finanziario (per es.,operazioni di valore non inferiore o superiore ad una determinata somma di denaro), ovvero

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