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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 145sunta al rango di bene pubblico, considerato che, pur avendo prima facie adoggetto affari privati di persone fisiche e giuridiche, risulta, tuttavia, trascenderel’interesse di tali soggetti, investendo inevitabilmente anche lescelte ed i comportamenti degli stakeholders, portatori anch’essi di interessimeritevoli di tutela, e del mercato in generale.La giustificazione dell’intervento imperativo del legislatore a sostegnodella trasparenza informativa prende le mosse dall’affermazione della valenzapubblicistica attribuita al bene-informazione societaria e dalla constatazionecirca la tendenziale inadeguatezza ed insufficienza delle informazionifornite dalle società su base volontaria (voluntary disclosure), in assenzadi una qualsivoglia regolazione delle dinamiche di disclosure a livellonormativo.La misura dell’ampiezza della voluntary disclosure scaturisce da un’analisicosti-benefici che la società effettua, in quanto la produzione e diffusionedi informazione innegabilmente comporta dei costi per i soggetti interessati.In particolare, l’informazione assume la veste di costo indiretto allorchéla si ponga in relazione al pericolo di perdita di competitività, riflessoeventuale di una politica societaria orientata verso la trasparenza informativa.Un’adeguata informativa da parte degli organi delegati è presupposto irrinunciabileal fine di consentire al consiglio di effettuare, con cognizione dicausa, le proprie valutazioni sull’andamento della gestione ( 60 ). Si prevedel’obbligo degli organi delegati di riferire al consiglio ed al collegio sindacalesull’andamento generale della gestione e la sua probabile evoluzione, nonchéin merito alle operazioni più importanti compiute dalla società.Dalle relazioni degli amministratori, pertanto, devono emergere, oltrealle informazioni concernenti la situazione corrente, anche le previsioni relativeal futuro andamento della gestione. Come già detto, pur stabilendouna cadenza minima per la presentazione delle relazioni, viene lasciata all’autonomiastatutaria la possibilità di prevedere scambi informativi più frequenti,nonché di determinare più in dettaglio quantità e qualità delle informazionida fornire. I doveri informativi degli organi delegati sono ampliati( 60 ) In arg. cfr. Perrone, La struttura organizzativa d’<strong>impresa</strong>. Criteri e modelli di progettazione,Milano, 1990, p. 5 ss.; Ricciuti, Organizzazione aziendale, Padova 1992, p. 30; Daccò,L’organizzazione aziendale, Padova, 1997, p. 3 ss.; per un maggiore approfondimento si vedaCaffarata, a cura di, Materiali di studio dell’organizzazione aziendale, Roma, Aracne, 1994 esia pure su un provvedimento particolare, Monesi, a cura di, I modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001, Milano, 2005. Tra i classici, Coda, L’orientamento strategico delle imprese, Torino,1988; Golinelli, L’approccio sistemico al governo delle imprese, vol. III, Padova, 2000. Cfr. inargomento Santonastaso, Principio di “precauzione” e responsabilità di <strong>impresa</strong>: rischio tecnologicoe attività pericolosa “per sua natura”, cit., p. 35 ss.

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