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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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144 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Con riferimento alla prescrizione normativa dell’obbligo di valutazionedel generale andamento della gestione, che l’organo consiliare deve effettuaresulla base delle relazioni fatte pervenire dagli organi delegati, si devechiarire la portata giuridica dell’espressione generale andamento della gestione:ebbene, per generale andamento si deve intendere la situazionecomplessiva della società considerata, ponendo in relazione la corrente gestionecon lo scopo di perseguire gli obbiettivi sociali, così come delineatinell’oggetto sociale ( 59 ).Nel caso in cui, dalle valutazioni effettuate dal consiglio sulla base deidocumenti programmatici e dei flussi informativi o relazioni ricevuti, emerganoirregolarità nella gestione della società o si ravvisi l’inadeguatezza dellagestione rispetto al fine di attuare l’oggetto sociale, il consiglio ha l’obbligodi intervenire, utilizzando gli strumenti giuridici dell’avocazione, dell’emanazionedi direttive, della revoca della delega o della revoca o modificadelle deliberazioni degli organi delegati.L’analisi della funzione della delega amministrativa all’interno delle societàper azioni vede, all’esito della riforma, arricchire la propria natura sullabase dell’introduzione normativa della veicolazione, transitiva e riflessiva,di informazioni tra delegati, deleganti e organo di controllo.Attesa, come detto, la prescrizione legislativa della gestione informatadella società per azione, occorre, preliminarmente, svolgere alcune considerazionisulla natura e tipologia delle informazioni suscettive di essere ricondottenell’alveo della prescrizione normativa.L’informazione societaria, intesa quale insieme degli adempimentiinformativi e dei comportamenti che l’ordinamento prescrive, è ormai as-( 59 ) In tema Fortunato, I “controlli” nella riforma del diritto societario, in Aa.Vv., La riformadel diritto societario (Atti del Convegno di studio « Problemi attuali di diritto e proceduracivile », Courmayeur, 27-28 settembre 2002), Milano, 2003. Montalenti, Conflitto di interessie funzioni di controllo: collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, revisori, in Giur.comm., 2007, p. 555; Olivieri, I controlli “interni”nelle società quotate dopo la legge sulla tuteladel risparmio, in Giur. comm., 2007, p. 409; Michieli, La solidarietà dei sindaci nella responsabilitàdegli amministratori, II, in Giur. comm., 2007, p. 417; Rordorf, Il nuovo sistema dei controllisindacali nelle società per azioni quotate, in Foro it., 1999, V, p. 238. Risulta interessante lalettura di Irrera, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella leggesul risparmio e nel decreto correttivo, in Giur. comm., 2007, p. 484; Montalenti, Corporategovernance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una riflessione,in Riv. soc., 2002, IV, p. 821 e Id., L’amministrazione sociale dal testo unico alla riforma del dirittosocietario, in Giur. comm., 2003, p. 422. Cfr. Rossi, Le regole di “corporate governante” sonoin grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, in Riv. soc., 1/2001, p. 6; Abbadessa,La nuova riforma del diritto societario secondo il testo unificato dei progetti di legge per latutela del risparmio, in Atti del Convegno di Alba del 20 novembre 2004, “La tutela del risparmio:l’efficienza del sistema”, in Società, 2005, p. 280.

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