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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 143ghe conferite siano limitate a determinate operazioni e non si estendano allagestione complessiva della società. Si deve ritenere che la cura dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile spetti al consiglio, se costituito,o, comunque, rientri nei doveri degli amministratori, poiché essa è elementoessenziale ai fini della corretta gestione sociale ( 57 ).La previsione relativa all’esame, da parte del consiglio, dei piani strategici,industriali e finanziari della società è anch’essa ripresa dal codice di autodisciplinadelle società quotate. Si tratta di documenti programmatici, attraversoi quali viene pianificata l’attività della società tenendo conto deglisviluppi futuri dell’<strong>impresa</strong> e del mercato. La verifica da parte del consigliodi amministrazione non attiene solo al merito delle scelte gestionali contemplatenei piani, ma implica anche un controllo dell’affidabilità dei pianisotto il profilo delle regole tecniche applicate per prevedere gli andamentifuturi della società. La norma non stabilisce l’obbligo di procedere alla predisposizionedei documenti programmatici, limitandosi a prescrivere che,se elaborati, tali documenti devono essere esaminati dal consiglio. Sarà,dunque, il consiglio a valutare l’opportunità di richiedere la predisposizionedi piani strategici agli organi delegati, a dipendenti della società o anche asocietà di consulenza esterne ( 58 ).( 57 ) In argomento Grippo, Alcune riflessioni sulla collegialità del Consiglio di amministrazionedi società per azioni, in Giur. it., 1975, I, p. 71; Guidotti, Amministratore di fatto e negotiorumgestio, in Giur. it., 2000, p. 770; Jaeger, Dell’obbligo degli amministratori di dichiararealla CONSOB le proprie partecipazioni, in Giur. comm., 1985, I, p. 635; Lo Cascio, La responsabilitàdell’amministratore di fatto di società di capitali, in Giur. comm., 1986, I, p. 189. Si vedaMacrì, A proposito di rapporto amministratori-società: la c.d. parasubordinazione (nota aCass., 14 dicembre 1994, n. 10680), in Società, 1995, p. 635; Manferoce, La proposta di V dir.Ce (tavola rotonda organizzata dalla rivista “Le Società”, intervento), in Società, 1985, p. 166;Marziale, La proposta di V dir. Ce sull’armonizzazione del diritto delle società: il fondamentogiuridico e l’impatto sull’ordinamento italiano (intervento alla tavola rotonda su “La propostadi V Direttiva CEE”, organizzata dalla rivista “Le Società”), in Società, 1985, p. 121; Menghi,La cauzione degli amministratori dopo l’abrogazione dell’art. 2387, c.c., in Giur. comm., 1986, I,p. 597. Si veda Chiomenti, Il principio della collegialità dell’amministrazione pluripersonalenella società per azioni, in Riv. dir. comm., 1982, I, p. 319; Colavolpe, Condizioni per il cumulodei rapporti di amministrazione e di lavoro dipendente (nota a Cass., 12 gennaio 2001, n. 329), inSocietà, 2002, p. 690; Collia, Natura del rapporto tra amministratore delegato e società (nota aTrib. Bologna, 4 luglio 2002), in Società, 2003, p. 1140.( 58 ) Cfr. in argomento Minervini, Le funzioni del collegio sindacale. Questioni vecchie,questioni nuove, in Società, 6/2000, p. 649; Olivieri, Le funzioni di sindaco e di revisore delle societàcommerciali nell’ordinamento della professione di dottore commercialista, in Riv. dott.comm., 1978, p. 799; Salafia, Il collegio sindacale: dalle società quotate alle società ordinarie,in Società, 3/2000, p. 269; Sandulli, Sui poteri del Collegio sindacale, in Riv. notar., 1977, p.1152.

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