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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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142 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011La valutazione del consiglio, si fonda sulle informazioni ricevute, suipiani che siano stati eventualmente elaborati e sottoposti al consiglio, e sullerelazioni degli organi delegati sull’andamento della società ( 55 ).Si rifletta: la valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile si traduce in un esame volto a verificare, sulla base delle informazionifornite dagli organi delegati, che le strutture organizzative della societàe le procedure che garantiscono l’ordinato e regolare andamento dellagestione siano adeguate alla natura e alle dimensioni dell’<strong>impresa</strong>. L’espressioneè mutuata dal codice di autodisciplina delle società quotate, cheriferisce dell’obbligo di verifica dell’assetto organizzativo ed amministrativogenerale della società e del gruppo. In pratica, si tratta di accertare che lepersone ed i mezzi di cui si avvale l’<strong>impresa</strong> siano organizzati adeguatamenteallo scopo di perseguire gli obbiettivi sociali, sia per quanto attienealla struttura amministrativa e procedure contabili della società che perquanto riguarda, in generale, l’organizzazione dell’<strong>impresa</strong> ( 56 ).L’organo consiliare deve valutare l’assetto organizzativo, amministrativoe contabile della società, mentre agli amministratori delegati spetta ilcompito di occuparsi di tale assetto, e, di guisa, di curare che esso sia adeguatoalla natura ed alle dimensioni dell’<strong>impresa</strong>. Il dato normativo nonprescrive l’ipotesi in cui non sia stata conferita alcuna delega ovvero le dele-( 55 ) Cfr. Pavone La Rosa, La disciplina della grande <strong>impresa</strong> tra disciplina della strutturasocietaria e disciplina del mercato finanziario, in Giur. comm., 1999, I, p. 137; Id., Proposte di disciplinadei gruppi societari, in Riv. soc., 2000, p. 577; Pisoni, Puddu, Società quotate in borsa:i principali indicatori, in Impresa, 2002, p. 1526. Cfr. Dalmartello, I poteri di controllo degliamministratori di minoranza (membro del Comitato esecutivo con voto consultivo?), in Giur.comm., 1980, I, p. 795; Devescovi, Controllo degli amministratori sull’attività degli organi delegati,in Riv. soc., 1981, p. 79; Grassetti, I poteri di controllo degli amministratori di minoranza(membro del Comitato esecutivo con voto consultivo?), in Giur. comm., 1980, I, p. 807; Guglielmucci,La responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci nelle società per azioni, in LeSocietà, 1982, p. 121. Si veda Enriques, Capitale sociale, informazione contabile e sistema delnetto: una risposta a Francesco Denozza, in Giur. comm., 2005, p. 607; Macrì, Ancora sul dirittodi informazione dei soci e sulla chiarezza del bilancio, in Giur. comm., II, 2006, p. 192.( 56 ) Cfr. Sogno, Diritti dei soci all’informazione da parte dei sindaci (nota a Cass., 12 novembre1992, n. 1682), in Società, 11/1993, p. 1558; Tagliaferri, I controlli contabili ex art.2403 c.c. nelle società controllate da società quotate, in Società, 4/2002, p. 422; Ambrosini, Convocazionedell’assemblea: annullabilità delle delibere viziate da irregolarità (nota a App. Bologna4 marzo 1995), in Società, 6/1995, p. 806; Marchi, Norme di comportamento e responsabilitàdel Collegio sindacale, in Riv. dott. comm., 1984, p. 636; Mazzacuva, La responsabilità penaledei sindaci (tavola rotonda su “I poteri di controllo del Collegio sindacale” organizzatadalla rivista “Le Società”, intervento), in Società, 4/1989, p. 379; Norelli, Le omissioni di controllodei sindaci e delle società di revisione, in Dir. fall., 2/2001, I, p. 309; Salafia, Il controllodella contabilità nelle società quotate in Borsa, in Società, 1/1986, p. 5.

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