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SAGGI 141responsabili per fatto e colpa propria, attraverso la verificazione della mancatavigilanza o del mancato intervento informativo.5. – Unitamente alla possibilità di avocare a sé competenze delegate, ildisposto della norma attribuisce al consiglio di amministrazione specificidoveri di sorveglianza sull’operato degli organi delegati. L’espunzione normativadi ogni riferimento ad un obbligo generico di vigilanza prescritto neltesto ante riforma ha determinato una migliore specificazione delle attivitànelle quali si esplicano i doveri di sorveglianza del consiglio, delimitando ilcampo di operatività degli obblighi il cui inadempimento può dar luogo aresponsabilità degli amministratori, al fine di evitare allargamenti in tema diaccertamento delle forme di responsabilità, che, nel formante giurisprudenziale,ha finito spesso per essere trasformata in una responsabilità sostanzialmenteoggettiva ( 53 ).Di guisa, il consiglio è tenuto a valutare, sulla base delle informazioni ricevute,l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabiledella società, ad esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società,quando elaborati, e a valutare, sulla base della relazione degli organi delegati,il generale andamento della società. Gli specifici doveri di sorveglianzadel consiglio sono accomunati dal fatto che, di regola, il consiglio può fare legittimoaffidamento su quanto viene riferito dai delegati, sempre che i singoliamministratori non violino l’obbligo di agire in modo informato ( 54 ).( 53 ) Si consulti Corsi, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 101; Colombo, Amministrazionee controllo, in Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari,a cura di S. Rossi, Milano, 2003, p. 191; Mosco, Nuovi modelli di amministrazione e controlloe ruolo dell’assemblea, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a curadi Benazzo, Patriarca, Presti, Milano, 2003, p. 124. V. anche Libonati, Notarelle a marginedei nuovi sistemi di amministrazione della società per azioni, in Giur. comm., 2008, p. 289; Breida,sub art. 2409-novies, in Il nuovo diritto societario. Comm., diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso,Montalenti,**, 2004, p. 1122; AssociazioneDisianoPreite, Il diritto delle società?, acura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2006, pp. 166 e 204; Nazzicone, Providenti, sub art.2409-novies, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, 2003, p. 357; Weigmann,Consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza: le prime applicazioni del modello dualistico, inAnalisi giuridica dell’economia, 2007, p. 261 ss.( 54 ) In tema Salodini, Obblighi informativi degli intermediari finanziari e risarcimento deldanno. La Cassazione e l’interpretazione evolutiva della responsabilità precontrattuale, in Giur.comm., II, 2006, p. 632; Denozza, La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder Value”e “Socially Responsible Investing”, in Giur. comm., 2005, p. 585. Ancora, Minervini, I poteridi controllo degli amministratori di minoranza (membro del Comitato esecutivo con voto consultivo?),in Giur. comm., 1980, I, p. 812; Scotti Camuzzi S., I poteri di controllo degli amministratoridi minoranza (membro del Comitato esecutivo con voto consultivo?), in Giur. comm.,1980, I, p. 785.

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