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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 139Atteso l’allontanamento dalla tendenza ermeneutica verso l’oggettivazionedella responsabilità amministrativa, l’accertamento della responsabilitàdegli amministratori deve derivare dal compimento, per fatto proprio,dell’atto dannoso. L’attribuzione della delega non può portare ad un’indifferenziataforma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, quasi che il delegante(non esecutivo) sia una sorta di garante degli atti compiuti dagli altriamministratori ( 49 ).Di guisa, operando un raffronto, nel caso di amministrazione collegialetutti gli amministratori sono responsabili, salvo nel caso in cui siano stateeseguite le formalità previste dall’ultimo comma dell’art. 2392 c.c.; nel casodi amministrazione delegata, gli amministratori deleganti sono responsabilicon gli amministratori delegati, nel caso in cui non abbiano esercitato unsufficiente controllo su questi ultimi; ma ciò che risulta necessario è l’accertamentodella colpa dei singoli amministratori per potere, indi, giungerealla declaratoria di responsabilità del singolo amministratore ( 50 ).Di risulta, la solidarietà passiva fra i vari amministratori, delegati e deleganti,non è un mero effetto naturale del rapporto di amministrazione. Laqualificazione soggettiva di amministratore di società per azione non determinaipso iure solidarietà nella forma di responsabilità: occorre verificare inconcreto la sussistenza dei presupposti della responsabilità in capo ai singoliamministratori. Nel caso di amministrazione collegiale, si deve accertare( 49 ) Si legga Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, vol. VIII, tomo I delTratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p. 8 ss. Ed ancora, come classico, Mirabelli,Dei singoli contratti, vol. IV, tomo III del Comm. c.c., Torino, 1962, XV, p. 40 ss. Si veda DeNova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 3 ss.; Di Chio, Gestione fiduciaria di patrimoni mobiliarie servizi di investimento, in Dir. ed econ., 1997, p. 250. Cfr. Bianca, Diritto Civile, vol. III,Il contratto, Milano, 2000, p. 719; Id., Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento,Milano, 1963, p. 23. Cfr. Distaso, Limiti all’acquisto da parte del mandante della titolarità delnegozio compiuto dal mandatario, in Riv. dir. comm., 1951, II, p. 103 ss. V. anche, Galgano, Visentini,Degli effetti del contratto. Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare.Artt. 1372-1405, in Galgano, (a cura di), Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1993, p. 90 ss.( 50 ) Cfr. App. Palermo, 3 novembre 2009: incombe sull’amministratore di diritto l’oneredi impedire eventi pregiudizievoli per il patrimonio sociale nonché danni a soci e creditori inforza dell’applicazione della clausola di equivalenza del reato omissivo, di cui all’art. 40 c.p.,secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale acagionarlo; pertanto, l’amministratore delegato di una società per azioni è sempre responsabiledell’operato delittuoso degli altri amministratori a meno che non dimostri di essersi attivatoa tutela del patrimonio sociale. Ed anche Trib. Pordenone, 29 marzo 2001: in materia diillecito amministrativo permane la responsabilità dei presidente del Consiglio di amministrazionedella società e dell’amministratore delegato, pur in presenza di una formale delega difunzioni ad altro soggetto, qualora risulti che le decisioni venivano concretamente assuntedai vertici societari.

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