SAGGI 139Atteso l’allontanamento dalla tendenza ermeneutica verso l’oggettivazionedella responsabilità amministrativa, l’accertamento della responsabilitàdegli amministratori deve derivare dal compimento, per fatto proprio,dell’atto dannoso. L’attribuzione della delega non può portare ad un’indifferenziataforma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, quasi che il delegante(non esecutivo) sia una sorta di garante degli atti compiuti dagli altriamministratori ( 49 ).Di guisa, operando un raffronto, nel caso di amministrazione collegialetutti gli amministratori sono responsabili, salvo nel caso in cui siano stateeseguite le formalità previste dall’ultimo comma dell’art. 2392 c.c.; nel casodi amministrazione delegata, gli amministratori deleganti sono responsabilicon gli amministratori delegati, nel caso in cui non abbiano esercitato unsufficiente controllo su questi ultimi; ma ciò che risulta necessario è l’accertamentodella colpa dei singoli amministratori per potere, indi, giungerealla declaratoria di responsabilità del singolo amministratore ( 50 ).Di risulta, la solidarietà passiva fra i vari amministratori, delegati e deleganti,non è un mero effetto naturale del rapporto di amministrazione. Laqualificazione soggettiva di amministratore di società per azione non determinaipso iure solidarietà nella forma di responsabilità: occorre verificare inconcreto la sussistenza dei presupposti della responsabilità in capo ai singoliamministratori. Nel caso di amministrazione collegiale, si deve accertare( 49 ) Si legga Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, vol. VIII, tomo I delTratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p. 8 ss. Ed ancora, come classico, Mirabelli,Dei singoli contratti, vol. IV, tomo III del Comm. c.c., Torino, 1962, XV, p. 40 ss. Si veda DeNova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 3 ss.; Di Chio, Gestione fiduciaria di patrimoni mobiliarie servizi di investimento, in Dir. ed econ., 1997, p. 250. Cfr. Bianca, Diritto Civile, vol. III,Il contratto, Milano, 2000, p. 719; Id., Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento,Milano, 1963, p. 23. Cfr. Distaso, Limiti all’acquisto da parte del mandante della titolarità delnegozio compiuto dal mandatario, in Riv. dir. comm., 1951, II, p. 103 ss. V. anche, Galgano, Visentini,Degli effetti del contratto. Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare.Artt. 1372-1405, in Galgano, (a cura di), Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1993, p. 90 ss.( 50 ) Cfr. App. Palermo, 3 novembre 2009: incombe sull’amministratore di diritto l’oneredi impedire eventi pregiudizievoli per il patrimonio sociale nonché danni a soci e creditori inforza dell’applicazione della clausola di equivalenza del reato omissivo, di cui all’art. 40 c.p.,secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale acagionarlo; pertanto, l’amministratore delegato di una società per azioni è sempre responsabiledell’operato delittuoso degli altri amministratori a meno che non dimostri di essersi attivatoa tutela del patrimonio sociale. Ed anche Trib. Pordenone, 29 marzo 2001: in materia diillecito amministrativo permane la responsabilità dei presidente del Consiglio di amministrazionedella società e dell’amministratore delegato, pur in presenza di una formale delega difunzioni ad altro soggetto, qualora risulti che le decisioni venivano concretamente assuntedai vertici societari.
140 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011la violazione degli obblighi incombenti sull’organo amministrativo, nonché– in presenza di colpa – la mancata annotazione immediata nel libroverbali del consiglio e la comunicazione al presidente del collegio sindacale;nel caso di amministrazione delegata, si deve, invece, accertare la violazionedegli obblighi di controllo e di informazione ( 51 ).Secondo le regole della solidarietà, la responsabilità solidale dà luogo alitisconsorzio facoltativo. Pertanto, la società, i creditori sociali, il curatoreod i singoli soci e terzi danneggiati dall’operato degli amministratori, a secondadei casi, potranno agire indifferentemente nei confronti di qualsiasiamministratore per l’intero ammontare del danno; e l’amministratore cherisponde nei confronti dei terzi dell’intero danno ha diritto di azione in viadi regresso nei confronti degli altri amministratori corresponsabili. Nel rapportointerno tra gli amministratori, ciascuno sarà responsabile nella misuradel proprio inadempimento; infatti, nel rapporto interno l’obbligazionerisarcitoria torna divisibile e la responsabilità si ripartisce in proporzionedella gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sonoderivate: in sede di regresso varranno le comuni regole sulla ripartizionedel danno in relazione alle rispettive colpe ed al concreto apporto causale diciascun coobbligato ( 52 ).Nel caso di amministrazione delegata, la solidarietà è la conseguenzadell’unicità dell’evento danno e non della sua causa; la responsabilità degliamministratori deleganti non muta in una responsabilità indiretta per fattoaltrui, poiché la fonte dell’obbligo del risarcimento risulta data dal solo inadempimentodell’amministratore delegato. Atteso che l’atto illecito dell’amministratoredelegato è il presupposto per la responsabilità degli amministratorideleganti, occorre accertare che gli amministratori deleganti sono( 51 ) Si veda Enriques, Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una rispostaa Francesco Denozza, in Giur. comm., 2005, p. 607; Macrì, Ancora sul diritto di informazionedei soci e sulla chiarezza del bilancio, in Giur. comm., II, 2006, p. 192; Salodini, Obblighiinformativi degli intermediari finanziari e risarcimento del danno. La Cassazione e l’interpretazioneevolutiva della responsabilità precontrattuale, in Giur. comm., II, 2006, p. 632; Denozza,La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder Value” e “Socially Responsible Investing”,in Giur. comm., 2005, p. 585.( 52 ) Si confronti Marchetti, L’autonomia statutaria delle s.p.a., in Riv. soc., 2000, p. 571;Caselli, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in questa rivista, 2003, p. 154;Cagnasso, Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in Società,2003, p. 803; Ferri jr., L’amministrazione delegata nella riforma, in Riv. dir. comm., 2004, I, p.627 ss.; Ambrosini, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm.,2003, I, p. 313; Nazzicone e Providenti, Società per azioni. Amministrazione e controlli (artt.2380-2409-noviesdecies), Milano, 2003, p. 34; Corsi, Le nuove società di capitali, Milano, 2003,p. 67.
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