SAGGI 137Il formante giurisprudenziale evidenzia come il sindacato dell’attivitàdiscrezionale dell’organo delegato non è affatto estraneo al nostro ordinamento,essendo l’esercizio di tale forma di controllo condiviso in riferimentoa profili dell’attività dell’assemblea e la sua corretta identificazione permettedi distinguere tra verifica del merito delle scelte di gestione e verificadella legalità dell’azione; ciò, naturaliter, permette una più sicura individuazionedel contenuto del controllo ( 45 ).Occorre, pur tuttavia, nell’individuazione delle modalità e dei parametridel sindacato, fare riferimento ai criteri della ragionevolezza, della prudenzae della correttezza, in quanto esplicativi del generale dovere di diligenza(art. 1176 c.c.) che grava sugli amministratori. Si vuole che la libertà di sceltadecisionale degli amministratori venga esercitata attraverso un procedimentoche, attesi i dati fattuali, deve sfociare in un giudizio prognostico ingrado di fondare una ragionevole conclusione in base all’id quod plerumqueaccidit.Non si esercita alcun sindacato sulla scelta in sé, ma, utilizzando i criteridell’interesse sociale, quale parametro oggettivo di valutazione degli attisocietari, ci si limita a verificare il procedimento logico all’esito del quale èmaturata la volontà decisionale, potendo verificare se l’amministratore ab-che modo delusi dalla competenza o dall’integrità del manager, possono recarsi direttamentedal proprietario (che naturalmente può anche essere un semplice consigliere d’amministrazione)e riportare la propria insoddisfazione. L’amministratore scontento ha a disposizionesolo questa strada. Cfr. Eisenberg, Corporate Governance: The Board of Directors and InternalControl, in 19 Cardozo L. Rev., 1997, p. 237, con riferimento anche a Cunningham, Compilation,The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, in 19 Cardozo L. Rev., 1997,p. 40. Sugli assetti proprietari ed il sistema economico italiano, si veda R. Costi-M. Messori(a cura di), Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e con capitale, Bologna, 2005, p. 83 ss.Il consiglio di amministrazione consiste in un certo numero di uomini, con la doverosa aggiuntadi una o due donne, la cui conoscenza dell’<strong>impresa</strong> può essere la più superficiale. Eccezionia parte, il ruolo dei suoi membri è di semplice assenso. In cambio di una retribuzionee di qualche manicaretto, gli amministratori accettano di essere periodicamente informati dalmanagement sul già deciso e l’universalmente noto. Così Galbraith, The Economics of InnocentFraud. Truth For Our Time, Boston-New York, 2004, trad. it., L’economia della truffa, Milano,2004, p. 54 ss.( 45 ) In tema, ancora, Minervini, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., in Giur. comm.,2006, I, p. 153 ss.; Aimi, Le delibere del consiglio di amministrazione, Milano, 2000; Ambrosini,Validità, invalidità ed efficacia delle delibere consiliari, in Società, 1992, p. 1183; Bianchi, Gliamministratori di società di capitale, Padova, 1998, p. 14 ss.; Bianchi, Amministrazione e controllodelle nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 22 ss.; Bonelli, Gli amministratori disp.a., Milano, 1985, p. 25 ss.; Borgioli, L’amministrazione delegata, Firenze, 1982, p. 5 ss.; Desario,La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina, cit., p. 10 ss.; Cagnasso,Gli organi delegati nella società per azioni, Torino, 1976, p. 45 ss.
138 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011bia proceduto all’esatta identificazione dei presupposti di fatto, osservandole cautele ed acquisendo le informazioni preventive normalmente richiesteper una scelta di quel tipo, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto:valutazione prognostica dell’atto ( 46 ).Attraverso il conferimento della delega, l’amministratore delegato diventail vero organo gestorio per le funzioni delegate dall’organo consiliaredal quale deriva il potere gestorio; gli altri amministratori, per le materie delegate,svolgono soltanto funzioni di mero controllo, che diventa anche dimerito, relativamente all’opportunità delle singole operazioni compiute dagliorgani delegati ( 47 ).Gli amministratori delegati sono, di guisa, responsabili per aver commessol’atto dannoso in violazione dei doveri inerenti la carica; gli amministratorideleganti, di contro, risultano responsabili per non aver correttamenteesercitato il compito di diligenza e di intervento informativo loro incombente:nel caso di delega, quindi, gli amministratori deleganti e delegatisaranno solidalmente responsabili per i danni cagionati, alla società e aterzi, dagli amministratori delegati e, qualora concorra anche la responsabilitàdegli amministratori deleganti, per mancato controllo e intervento dinatura informativa ( 48 ).( 46 ) Per tutti, Barachini, La gestione delegata nella società per azioni, Torino, 2004, p. 82ss.; Desario, La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina, cit., p. 43 ss.( 47 ) Cfr. Ghezzi, Commento all’art. 2409-novies, in Comm. alla riforma delle società direttoda Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Sistemi alternativi di amministrazione e controllo acura di Ghezzi (Artt. 2409-octies - 2409-noviesdecies c.c.), Milano, 2005, p. 54 ss.; v. anche Cariello,La disciplina “per derivazione” del sistema di amministrazione e controllo dualistico, inRiv. soc., 2005, p. 77 ss., e Id., Amministrazione delegata di società per azioni e disciplina degli interessidegli amministratori nell’attività di direzione e coordinamento di società, in Riv. dir. priv.,2005, p. 388 ss.; e cfr., da ultimo, Deutscher Corporate Governance Kodex, che raccomanda didemandare ad un regolamento interno la distribuzione dei compiti interni al comitato di gestione;sul punto, Ferrarini, Controlli interni e strutture di governo societario, in Liber amicorum,vol. 3, p. 15 ss. Si legga, altresì, Hirte, I sistemi di amministrazione e controllo della societàper azioni nel diritto societario riformato – visti con gli occhi di un giurista tedesco, in Liber amicorum,vol. 4, p. 517; Schiuma, Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e delconsiglio di gestione, in Liber amicorum, vol. 2, p. 691 ss. e nota 20, p. 721 ss. Sul modello monistico(ove il rinvio pieno all’art. 2381 da parte dell’art. 2409-noviesdecies, comma 1°, c.c.),Ghezzi, Commento all’art. 2409-septiesdecies, in Commentario, cit., p. 222, il quale ipotizza lanomina di componenti del comitato direttamente dall’assemblea; conf., Morello, Il comitatoper il controllo sulla gestione tra dipendenza strutturale ed autonomia funzionale, in Riv. dir.comm., 2005, I, p. 759 ss.( 48 ) Cfr. Bianchi, Gli amministratori di società di capitale, Padova, 1998, p. 14 ss.; Bianchi,Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 22 ss.; Bonelli, Gliamministratori di s.p.a., Milano, 1985, p. 25 ss.; Borgioli, L’amministrazione delegata, Firenze,1982, p. 5 ss.; Cagnasso, Gli organi delegati nella società per azioni, Torino, 1976, p. 45 ss.
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