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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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138 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011bia proceduto all’esatta identificazione dei presupposti di fatto, osservandole cautele ed acquisendo le informazioni preventive normalmente richiesteper una scelta di quel tipo, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto:valutazione prognostica dell’atto ( 46 ).Attraverso il conferimento della delega, l’amministratore delegato diventail vero organo gestorio per le funzioni delegate dall’organo consiliaredal quale deriva il potere gestorio; gli altri amministratori, per le materie delegate,svolgono soltanto funzioni di mero controllo, che diventa anche dimerito, relativamente all’opportunità delle singole operazioni compiute dagliorgani delegati ( 47 ).Gli amministratori delegati sono, di guisa, responsabili per aver commessol’atto dannoso in violazione dei doveri inerenti la carica; gli amministratorideleganti, di contro, risultano responsabili per non aver correttamenteesercitato il compito di diligenza e di intervento informativo loro incombente:nel caso di delega, quindi, gli amministratori deleganti e delegatisaranno solidalmente responsabili per i danni cagionati, alla società e aterzi, dagli amministratori delegati e, qualora concorra anche la responsabilitàdegli amministratori deleganti, per mancato controllo e intervento dinatura informativa ( 48 ).( 46 ) Per tutti, Barachini, La gestione delegata nella società per azioni, Torino, 2004, p. 82ss.; Desario, La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina, cit., p. 43 ss.( 47 ) Cfr. Ghezzi, Commento all’art. 2409-novies, in Comm. alla riforma delle società direttoda Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Sistemi alternativi di amministrazione e controllo acura di Ghezzi (Artt. 2409-octies - 2409-noviesdecies c.c.), Milano, 2005, p. 54 ss.; v. anche Cariello,La disciplina “per derivazione” del sistema di amministrazione e controllo dualistico, inRiv. soc., 2005, p. 77 ss., e Id., Amministrazione delegata di società per azioni e disciplina degli interessidegli amministratori nell’attività di direzione e coordinamento di società, in Riv. dir. priv.,2005, p. 388 ss.; e cfr., da ultimo, Deutscher Corporate Governance Kodex, che raccomanda didemandare ad un regolamento interno la distribuzione dei compiti interni al comitato di gestione;sul punto, Ferrarini, Controlli interni e strutture di governo societario, in Liber amicorum,vol. 3, p. 15 ss. Si legga, altresì, Hirte, I sistemi di amministrazione e controllo della societàper azioni nel diritto societario riformato – visti con gli occhi di un giurista tedesco, in Liber amicorum,vol. 4, p. 517; Schiuma, Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e delconsiglio di gestione, in Liber amicorum, vol. 2, p. 691 ss. e nota 20, p. 721 ss. Sul modello monistico(ove il rinvio pieno all’art. 2381 da parte dell’art. 2409-noviesdecies, comma 1°, c.c.),Ghezzi, Commento all’art. 2409-septiesdecies, in Commentario, cit., p. 222, il quale ipotizza lanomina di componenti del comitato direttamente dall’assemblea; conf., Morello, Il comitatoper il controllo sulla gestione tra dipendenza strutturale ed autonomia funzionale, in Riv. dir.comm., 2005, I, p. 759 ss.( 48 ) Cfr. Bianchi, Gli amministratori di società di capitale, Padova, 1998, p. 14 ss.; Bianchi,Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 22 ss.; Bonelli, Gliamministratori di s.p.a., Milano, 1985, p. 25 ss.; Borgioli, L’amministrazione delegata, Firenze,1982, p. 5 ss.; Cagnasso, Gli organi delegati nella società per azioni, Torino, 1976, p. 45 ss.

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