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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 135convocata dagli amministratori; ebbene, l’espressione, secondo parte delladottrina, sembra riferirsi esclusivamente al consiglio nella sua totalità, impedendo,di guisa, la delegabilità del potere di convocazione assembleare.Se si riflette, però, sul ruolo che il legislatore della riforma ha voluto conferireai singoli amministratori, si può riconsiderare la scelta ermeneutica diconcedere la possibilità di delega per la convocazione dell’assemblea. Difatti,se si tiene conto della prassi ostruzionistica, all’interno delle societàper azioni, dell’organo amministrativo, espressione della maggioranza, sigiunge ad accogliere la delegabilità della convocazione assembleare da partedi un singolo amministratore delegato, quale momento di tutela delleminoranze contro condotte scorrette dell’organo consiliare ( 42 ).Con riferimento alle attribuzioni spettanti ai singoli amministratori individualmente,di certo, le stesse non possono formare oggetto di delega esono: il potere di richiedere informazioni agli organi delegati e il diritto degliamministratori assenti o dissenzienti di impugnare le deliberazioni delconsiglio di amministrazione, che non siano state prese in conformità dellalegge e dello statuto ( 43 ). L’indelegabilità, in tema, non deriva da un’applicazioneestensiva del disposto normativo, ma dalla constatazione che il consigliodi amministrazione può delegare a singoli amministratori o al comitatoesecutivo esclusivamente le competenze attribuite al consiglio stesso qualeorgano collegiale. Restano invece esclusi tutti i poteri ed i diritti che spettanouti singuli a ciascun amministratore, in relazione ai quali la delega risulterebbe,peraltro, inutile, in quanto il relativo potere può già essere esercita-( 42 ) Cfr. Sanfilippo, Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni,Torino, 2000, p. 120; Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, a cura diCampobasso, Torino, 2006, p. 356 ss.; Portale, Rapporti tra assemblea e organo gestorio nei sistemidi amministrazione, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso,diretto da Abbadessa e Portale, vol. 2, Torino, 2006, p. 11 ss.( 43 ) L’espresso riconoscimento della natura di autorizzazioni alle deliberazioni assembleariattinenti al compimento di atti degli amministratori (art. 2364, comma 1°, n. 5), la delegabilitàdelle deliberazioni in materia di fusioni per incorporazione di società possedute interamenteo al novanta per cento, di istituzione o soppressione di sedi secondarie, di riduzionedel capitale in caso di recesso del socio, di adeguamento dello statuto a disposizioni normative,di trasferimento della sede nel territorio della sede nel territorio nazionale (art. 2365, 2°comma), la delegabilità dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art.2443), la competenza a costituire patrimoni separati (ex artt. 2447-bis, 2364, 2365), il potere diemettere obbligazioni (art. 2410) costituiscono i segni tangibili e inequivocabili di un ulteriorenetto spostamento del potere decisionale dall’assemblea agli amministratori. Così Montalenti,L’amministrazione sociale dal testo unico alla riforma del diritto societario, in Giur.comm., 2003, p. 422); Allegri, Gli amministratori delle società per azioni in una prospettiva diriforma, Milano, in Riv. soc., 1999, p. 387; Desario, La gestione delegata nelle società di capitali.La nuova disciplina, cit., p. 2 ss.

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