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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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134 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Atteso che gli statuti societari optino per il modello dell’amministrazionedelegata, i soci scelgono, attraverso l’organizzazione delle funzioni delegate,una tendenziale segmentazione della gestione operativa, demandataai delegati, e, di guisa, dell’attività di valutazione e di vigilanza, riservate alconsiglio ( 40 ).Risultano aumentate le limitazioni alle attribuzioni che non possonoformare oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione ai sensidell’art. 2381 c.c. Alle attribuzioni indelegabili, quali la redazione del bilancio,gli aumenti di capitale delegati al consiglio e gli adempimenti in casodi riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite, sono state, all’esitodella riforma societaria, aggiunte la redazione dei progetti di fusione e discissione e l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili. Attesa l’eterogeneitàdelle attribuzioni indelegabili, si può riscontrare che tutte le limitazioniattengono a momenti particolarmente delicati della vita della società,in presenza dei quali il legislatore ha ritenuto di non poter consentire derogheal metodo collegiale, che implica il coinvolgimento del consiglio di amministrazionenella sua interezza ( 41 ).Si deve ritenere che dal divieto della delega delle attribuzioni relative allariduzione del capitale sociale in caso di perdite deriva implicitamente l’indelegabilitàdi talune specifiche funzioni del consiglio in materia di procedureconcorsuali, quali le competenze relative alla formulazione di propostae condizioni del concordato preventivo (art. 152, c. 2, l. fall.), alla domandadi concordato (art. 161, c. 4, l. fall.) e alla proposta di concordato fallimentare(art. 214, l. fall.).In merito alla possibilità di delegare il potere di convocare l’assemblea,alla luce della lettera dell’art. 2366 c.c., si prescrive che l’assemblea venga( 40 ) Si legga Frè-Sbisà, Della società per azioni, tomo I, Artt. 2325-2409, in Comm. Scialoja-Branca,a cura di Galgano, 1997; Pesce, Amministrazione e delega di potere amministrativonella società per azioni (Comitato esecutivo e amministratore delegato), Milano, 1969, p. 69;Ferri, Le società, in Trattato Vassalli, X, t. III, Torino, 1987, p. 684; Borgioli, L’amministrazionedelegata, Firenze, 1982, p. 132 ss.; Barachini, La gestione delegata nella società per azioni,Torino, 2004, p. 82 ss.; Desario, La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina,cit., p. 10 ss.( 41 ) Si veda D’Alessandro, Rapporti tra assemblea e amministratori nella riforma societaria,in La società per azioni oggi: tradizione, attualità e prospettive (Atti del Convegno internazionaledi studi, Venezia, 10-11 novembre 2006), Milano, 2007; Sanfilippo, Funzione amministrativae autonomia statutaria nelle s.p.a., Torino, 2000, p. 120; Campobasso, Diritto commerciale,2, Diritto delle società, a cura di Campobasso, Torino, 2006, p. 356 ss.; Portale, Rapportitra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle società.Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, vol. 2, Torino,2006, p. 11 ss.; Maugeri, Sulle competenze “implicite’’dell’assemblea nella società per azioni, inRiv. dir. soc., 2007, II, p. 86 ss.

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