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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 133to della delega, senza tuttavia consentire a quest’ultimo di definire contenuto,limiti e modalità di esercizio della delega.Tema particolarmente interessante è la delimitazione del potere statutarionella costruzione di modelli in deroga alla regola legale, prescriventela titolarità del potere di stabilire estensione di deleghe in capo al consigliodi amministrazione.La fenomenologia diversificata, risultante dalla prassi societaria nellapredisposizione di clausole ad hoc, prevede, nella costanza dei casi, una meraautorizzazione assembleare al quantum delegabile da parte del consiglio,ovvero una deliberazione assembleare che imponga all’organo consiliare didelegare senza ulteriori specificazioni o di delegare determinate funzionigestorie.Nella prospettiva della migliore amministrazione della società per azioni,quale valore fondamentale della governance, ed atteso il dato, logico primache giuridico, che la segmentazione gestionale deriva dalla specificazionedi competenze diversificate, si palesa la meritevolezza dell’interesse deisoci ad attribuire deleghe a soggetti maggiormente competenti in determinatematerie, ovvero a riservare specifiche competenze a favore dell’organoconsiliare ( 39 ).Il modello normativo italiano, attraverso l’input di modelli comparati,disegna i rapporti tra consiglio e delegati, evidenziando gli obblighi collaborativied informativi dei delegati verso l’organo consiliare. Nella strutturadella delega, composta di direttiva e di avocazione nelle materie delegate,emerge un modello il cui funzionamento presuppone comportamenti collaboratividei delegati verso il presidente per consentire adeguate informazioniai consiglieri e verso il consiglio d’amministrazione prima della riunione.( 39 ) In tema Mosco, Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell’assemblea, inIl nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo, Patriarca, Presti,Milano, 2003, p. 124. V. anche Libonati, Notarelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazionedella s.p.a., in Giur. comm., 2008, p. 289; Breida, sub art. 2409-novies, in Il nuovo dirittosocietario, commentario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti,**, 2004, p.1122; AssociazioneDisianoPreite, Il diritto delle società?, a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna,2006, pp. 166 e 204; Nazzicone, Providenti, sub art. 2409-novies, in La riforma del dirittosocietario, a cura di Lo Cascio, 2003, p. 357; Weigmann, Consiglio di gestione e consiglio disorveglianza: le prime applicazioni del modello dualistico, in Analisi giuridica dell’economia,2007, p. 261 ss. V. anche Schiuma, Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza edel consiglio di gestione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso,diretto da Abbadessa Portale, 2, Torino, 2006, p. 699 ss.; quanto al consiglio di gestionee Vorstand, cfr., anche, Rondinelli, Il sistema dualistico in Germania e in <strong>Italia</strong>: il consiglio digestione, in questa rivista, 2006, p. 1520 ss.

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