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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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132 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011legati sono investiti del potere di compiere non determinati atti, ma tutti gliatti relativi alle funzioni delegate, e, al riguardo, attesa la non giustapponibilitàtotale al mandato, non è applicabile l’art. 1708 c.c. che limita il mandatogenerale ai soli atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione ( 38 ).Nel caso in cui nello statuto, nell’eventuale delibera assembleare di autorizzazionee nella delibera di delega del consiglio di amministrazione nonsia specificato alcunché in merito all’estensione ed ai limiti dei poteri delegati,si ritiene che la delega abbia carattere generale e sia pertanto estesa atutti i poteri di gestione di spettanza del consiglio di amministrazione, eccezionfatta per quelli indelegabili.Laddove sia prevista una pluralità di amministratori delegati, la definizionedelle modalità di esercizio della delega riguarda la scelta gestoria seessi siano tenuti ad operare disgiuntamente o congiuntamente, ovvero seciascuno di essi debba operare indipendentemente dall’altro, in relazionealle specifiche competenze ad esso attribuite.Si rifletta: il conferimento di una delega ad una pluralità di consiglieridelegati, con l’obbligo di agire congiuntamente, non può essere illegittimoper l’affermazione, apodittica, che una tale struttura organizzativa comporterebbela violazione delle norme che impongono la struttura collegiale delcomitato esecutivo: l’amministrazione delegata costituisce in re ipsa unaderoga al metodo collegiale, non vi sono, di guisa, motivazioni, giuridiche oaziendali, per ritenere illegittima una struttura caratterizzata da una pluralitàdi consiglieri delegati, chiamati ad agire congiuntamente oppure disgiuntamente,senza che ciò dia luogo alla costituzione di un comitato esecutivo.Le clausole statutarie o le delibere assembleari, autorizzando il consigliodi amministrazione a delegare parte delle proprie funzioni, determinanola struttura ed i poteri degli organi delegati. In tali ipotesi al consiglio diamministrazione viene lasciata la scelta se avvalersi o meno dello strumen-( 38 ) Cfr. Giammaria, Azione del mandante verso il terzo nel mandato senza rappresentanza:la Cassazione non muta orientamento, in Giust. civ., 1991, I, p. 1559 e Giampaolino, In tema diintestazione fittizia e fiduciaria di azioni, in Nuova giur. civ., 1995, I, p. 961. Cfr. Barachini, Lapubblicità commerciale dopo l’istituzione del Registro delle imprese, in Giur. comm., 1996, I, p.273. In tema Giordano, Sulla natura giuridica dell’azione del mandante verso il terzo debitoreprevista dall’art. 1705 c.c., in Riv. dir. comm., 1953, I, p. 100 ss.; Id., <strong>Contratto</strong> di commissione emandato senza rappresentanza, in Giust. civ., 1996, II, p. 186; Id., Mandato. Commissione. Spedizione,Torino, 1969, p. 335 ss.; Giuliani, Interposizione, fiducia e dichiarazioni dell’altrui appartenenza,sulle orme di un caso giurisprudenziale, in Giur. comm., 1994, II, p. 29; Morello, Fiduciae trust: due esperienze a confronto, in Fiducia, trust, mandato ed agency (atti del 2° convegnodi studio svoltosi a Madonna di Campiglio nel 1991, quaderno n. 2), Milano, 1991, p. 69;ed, infine, Nanni, L’interposizione di persona, Padova, 1990, p. 186.

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