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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 131mandati e procure speciali, anche di natura processuale, per singoli affari oper determinate categorie di atti, ma non possono conferire procure generali,per il motivo che, in tal modo, svuoterebbero i propri poteri, eludendol’inderogabile normativa in materia di competenza ed esercizio della funzioneamministrativa ( 36 ).Atteso il dato in virtù del quale risultano indelegabili solo le attribuzioninominativamente indicate, potendo le altre, a stretto rigore ermeneutico,formare oggetto di delega, appare, ictu oculi, corretto sostenere che emergein maniera quanto mai chiara il principio per il quale la delegabilità delle attribuzioniamministrative, anche nel nuovo sistema, costituisce la regola.Nel dato di legge si afferma la sovranità in materia di gestione del consigliodi amministrazione, conferendo al consiglio il compito di valutare sullabase della relazione degli organi delegati, il generale andamento della società,ed al contempo, si prescrive l’affidamento agli organi delegati delcompito di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabilesia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’<strong>impresa</strong> e di riferire sul generaleandamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione ( 37 ).La determinazione del contenuto e dei limiti della delega si riferisce all’indicazionee delimitazione dei concreti poteri delegati dal consiglio diamministrazione; nei limiti specificati nella delibera di delega, gli organi de-( 36 ) In tema si veda Alcaro, Mandato e attività professionale, Milano, 1988, p. 197; Baldini,Mandato e fiducia. Il trust, in Alcaro (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p. 369 ss. Si leggaBavetta, voce Mandato (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 341 ss. Ed inoltre cfr.Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 2 a ed., vol. XV, tomo II del Tratt. dir. civ. it., direttoda Vassalli, Torino, 1960, p. 232 ss. Cfr. Pugliatti, Sulla rappresentanza indiretta, ora in Studisulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 400 ss.; Ragazzini, Trust « interno » e ordinamento giuridicoitaliano, in Riv. not., 1999, p. 279 ss.; Rava, Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta,Milano, 1953, p. 119. E, istituzionalmente, Rescigno, Manuale del diritto privato italiano,11 a ed., Napoli, 1997, p. 344 ss.; Rubino, La compravendita, 2 a ed., vol. XXIII del Tratt. dir. civ.e comm., già diretto da Cicu e Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1962, p. 150; Sacco,De Nova, Il contratto, tomo I, Torino, 1993, p. 50 ss.; Sacco, Il possesso, vol. VII del Tratt. dir.civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1988, p. 122; Id.,Principio consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., 1966, I, c. 1385 ss. V. Bile, Il mandato.La commissione. La spedizione. Commento agli artt. 1703-1741 del c.c., Roma, 1961, p. 22ss.; Busato, La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale, in Riv.dir. civ., 1992, II, p. 347; Calvo, La proprietà del mandatario, Padova, 1996, p. 12 ss.( 37 ) Si veda Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Aggiornamentoalla quinta ed. del diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, 2003, p. 100.Conformi, Ambrosini, Sub art. 2373, in C .c. commentato, a cura di Alpa, Mariconda, Milano,2005; Pasquariello, Sub art. 2373, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova,2005, p. 497; Spagnolo, Sub. art. 2373, in La riforma delle società, a cura di Sandulli,Santoro, Torino, 2003, p. 321.

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