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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 125All’esito della comprensione della necessità di dotare i deleganti deimezzi per acquisire le necessarie conoscenze, nasce l’istituzionalizzazionedi un sistema coordinato di flussi informativi a favore degli amministratorideleganti, con la prescrizione normativa attribuente agli stessi il potere dichiedere le informazioni relative alla gestione della società ( 27 ).La natura derivativa della delega gestoria trova la propria essenza nel datodi legge che consente all’organo conferente il potere di compiere direttamentele attività delegate, impedendo agli amministratori delegati il completamentodell’attività delegata; di guisa, non si determina un trasferimentodefinitivo dei poteri attribuiti, ma si concede un’autorizzazione a che l’eserciziodi poteri, ancorché collegiali, possa essere affidato ad un componentedel consiglio di amministrazione.Il consiglio di amministrazione è chiamato a valutare l’adeguatezza dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile della società. Si tratta diuna competenza affidata agli amministratori non esecutivi; tale prescrizione,letta in simbiosi con la previsione dell’analoga competenza attribuita aidelegati, costituisce la prospettiva di indagine nella valutazione di una ripartizionecorretta dei compiti di governance tra organo delegante, investitodella valutazione in ordine all’adeguatezza funzionale dell’organizzazionesocietaria, ed organo delegato, teso a curarne la predisposizione in conformitàalle caratteristiche ed alle finalità dell’<strong>impresa</strong> ( 28 ).715: “È chiaro che, sul piano pratico, l’esercizio concorrente, da parte del consiglio, di funzionioggetto di delega deve avere il requisito dell’occasionalità, non della sistematicità, per noncausare delle ripercussioni deleterie sullo stato d’animo e sul comportamento del delegato.Soltanto argomenti particolarmente complessi, pertanto, saranno avocati a sé dal consiglio,naturalmente avvertendo, nel contempo, il delegato, anche perché non si formino indirizzidifformi sulla medesima materia o addirittura decisioni contrastanti. In determinati casi, puòessere stimato conveniente dallo stesso delegato deferire al consiglio l’esame del problema ela conseguente decisione”.( 27 ) Cagnasso, Il dovere di vigilanza degli amministratori e “la delega di fatto” tra norme“vecchie” e “nuove”, in Giur. it., 2004, p. 558: “La disciplina relativa alla circolazione tra delegantie delegati sembra quindi articolarsi su due piani. Un primo – di base e constante – cheprevede un obbligo di informazione, secondo certe modalità e con un contenuto determinato,dai delegati nei confronti dei deleganti. Un secondo piano – di carattere integrativo e conmodalità variabili caso per caso – che introduce il potere-dovere dei deleganti di richiedere ulterioriinformazioni ai delegati”.( 28 ) Si legga Minervini, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 2006, p.147; Macri’, A proposito di rapporto amministratori-società: la c.d. parasubordinazione (nota aCass., 14 dicembre 1994, n. 10680), in Società, 5/1995, p. 635; Menghini, L’amministratore dellasocietà può essere lavoratore subordinato della stessa?, in Società, 7/1982, p. 774; CacchiPessani, Corporate governance, sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Unitid’America, in Giur. comm., 2003, 746; Ambrosini, L’amministrazione e i controlli nella società

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