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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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124 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011la solidarietà, nell’accertamento della responsabilità, non può essere esclusain difetto di una delega formale ( 25 ).I rapporti interorganici risultano disciplinati nel dettaglio, al fine di darecoerenza al disegno legislativo di ottenere organicità del sistema di amministrazionedella società per azioni, in modo da assicurare un costante equilibriotra opposte esigenze di governance, nel rispetto dell’efficienza dellagestione e dell’efficacia dei controlli.Il legame tra delega dei poteri e responsabilità della gestione, atteso ildato giurisprudenziale che associava al disinteresse degli organi delegantiper la gestione sociale un accertamento della loro responsabilità in sensomeramente oggettivo, costituisce motivo di sollecitazione nella specificazionenormativa del dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione,con il contestuale riconoscimento a favore dell’organo delegante dipoteri e doveri di ordine valutativo in merito all’assetto funzionale e allestrategie della società ( 26 ).( 25 ) In argomento si veda Marulli, La delega gestoria tra regole di corporate governancee diritto societario riformato, in Giur. comm., 2005, p. 85 ss.: “Il giudizio non è tuttavia propriamentepuntuale se si resta nel quadro previsionale descritto dall’art. 4, comma 8°, lett. a), datoche in questo ambito il mandato affidato al legislatore delegato riguarda solo “contenuti elimiti” della delega gestoria, mentre per ogni altro aspetto e segnatamente per quel che attieneal funzionamento dell’organo amministrativo e alla circolazione delle informazioni al suointerno dovrebbe probabilmente riprendere quota il voto di principio in favore dell’autonomiastatutaria; e ciò tanto più se, esegeticamente, si convenga sul fatto che mentre l’indicazioneconcernente i “contenuti” della delega potrebbe forse rivestire una qualche portata innovativa,ove si fosse pensato al contenuto della delega come a qualcosa di diverso dalle materieoggetto di essa, non altrettanto si potrebbe dire per i “limiti”, posto che quello dei limitiera, a ben vedere, nel previgente regolamento dell’art. 2381 l’unico aspetto della delega deipoteri di amministrazione di cui il legislatore del ‘42 si era compiutamente occupato. Questogiudizio diviene però meno discutibile non appena si allarghi il raggio di osservazione oltre ilprincipio citato e si passi a considerare, giusta quanto si è più sopra osservato a proposito delreticolo motivazionale che sta alla base della rinnovata disciplina della delega gestoria, il ruoloche vi giocano altri due principi dettati dalla l. n. 366 del 2001 in tema di amministrazionedella società. [. . .] Nondimeno, come ben avvertito dallo stesso legislatore delegato in sede diattuazione del principio, l’agire in modo informato diviene altresì l’indefettibile postulato diuna sana amministrazione delegata: una volta abbandonata l’incerta frontiera della vigilanzasul generale andamento della gestione sociale, la conservazione in capo agli amministratorinon esecutivi di una responsabilità solidale ad opera dell’art. 2392, comma 2°, nel testo scaturitodalla riforma, presuppone e rende in qualche modo perfino necessario, restando altrimentila sanzione della responsabilità fine a se stessa, che gli amministratori che non partecipinoalla gestione sociale siano tuttavia posti in condizione di poter disporre di ogni utileinformazione riguardo all’andamento della società, della gestione, infatti, potendo pur sempreessere chiamati a rispondere anche in base al novellato art. 2392, comma 2°”.( 26 ) In tema Ghini, Deleghe del consiglio di amministrazione a singoli componenti, cit., p.

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