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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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122 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011di amministrazione, della funzione della collegialità nella semplice risoluzionedella contrapposizione tra interesse della maggioranza e interessedella minoranza azionaria, il dato della legge, attraverso un’operazione diinterpretazione sistematica, attribuisce alla collegialità il ruolo di garantireuna formazione più ponderata della decisione, nel rispetto del criterio dell’affiatamentogestorio, adottando il quale, attraverso la costituzione di uncollegio, si ottiene un coeso gruppo dirigente, eludendo la continua contrapposizionefra interessi suscettivi di trovare la corretta composizione, nelrispetto del principio del metodo collegiale.La collegialità dell’amministrazione comporta pari doveri e responsabilitàa carico dei componenti dell’organo gestorio: sulla base di tali norme,infatti, può andare esente da responsabilità solo quell’amministratore cheabbia fatto annotare il proprio dissenso rispetto agli atti posti in essere daglialtri amministratori, dandone in pari tempo notizia al presidente dell’organodi controllo. Il principio in esame trova validità ed efficacia a seguito dellariforma del diritto societario, con la precisazione per cui la responsabilitàdell’amministratore, per i danni cagionati dalla condotta di un organo delegato,trova spazio anche nell’ipotesi di deleghe di fatto ( 22 ).Difatti, il compimento dell’atto dannoso da parte del delegato può essereimputato al delegante nel caso si accerti la sussistenza di un concorso nellaverificazione dell’evento, attraverso la concreta partecipazione all’attoovvero l’omissione di quanto necessario ad impedire il compimento dell’attodannoso, a ridurne o eliminarne le conseguenze ( 23 ).( 22 ) Cfr. Bonelli, La responsabilità degli amministratori di s.p.a.: giurisprudenza attuale eprospettive, in Giur. comm., 1986, I, p. 419; Borgioli, Attribuzioni in materia di gestione e responsabilitàdegli amministratori, in Giur. comm., 1977, II, p. 726; Bruni, Natura dell’azionecontro gli amministratori (nota a Trib. Bologna, 19 gennaio 1993), in Società, 8/1993, p. 1063;Carnevali, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, in questa rivista,1/1988, p. 83; Cupido, Diritto del socio o del terzo “direttamente danneggiato” al risarcimentodel danno (nota ad App. Milano 9 novembre 1993), in Società, 5/1994, p. 618; D’Orazio,Le azioni civili contro gli organi societari: l’azione di responsabilità. I reati fallimentari: bancarottasemplice e fraudolenta, in Dir. fall., 2000, I, p. 252.( 23 ) Si veda Frè-Sbisà, Della società per azioni, tomo I, Artt. 2325-2409, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, 1997, p. 34 ss.: “Può essere opportuno rilevare come la delega di determinateattribuzioni del consiglio ad uno o più dei suoi membri non importi una specie ditrasferimento definitivo delle attribuzioni stesse. La delega, in altri termini, non spoglia ilconsiglio delle normali sue attribuzioni allo stesso modo che il mandato non toglie al mandantela facoltà di compiere gli atti che il mandatario può compiere per conto di lui. Nonostantela nomina di un amministratore delegato, il consiglio potrà dunque in ogni momentoavocare a sé la decisione in ordine a un determinato affare che l’amministratore delegatoavrebbe il potere di concludere e ciò anche se questi ne abbia già iniziato la trattazione. Inquesti casi si avrà su quel determinato oggetto una deliberazione del consiglio a cui l’ammi-

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