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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 121Si rifletta: l’estrinsecazione della collegialità si manifesta solo all’internodel collegio, non potendo apprezzarsi fuori del collegio, momento gestorioin cui il singolo amministratore non ha poteri, ad eccezione della richiestadi veicolazione transitiva di informazioni a carico degli amministratoriesecutivi e di consultazione personale dei documenti sociali. D’altronde,l’affermazione del carattere cogente ed inderogabile del metodo collegialerende possibile sostenere, sistematicamente, l’illegittimità di deliberazioniconsiliari adottate dalla maggioranza degli amministratori senza chegli altri siano stati convocati, ovvero adottate all’unanimità dagli amministratori,senza lo svolgimento di alcuna adunanza, e, di guisa, in assenzadella preventiva convocazione degli amministratori e della necessaria informativasugli argomenti oggetto di decisione a loro favore.Il metodo collegiale risponde ad una pluralità di funzioni e di esigenze:come detto, ad una maggiore ponderazione delle decisioni da adottare; adeterminare in modo unitario e non contraddittorio la volontà dell’organoamministrativo, al fine di coordinare l’attività degli amministratori; a facilitarel’assunzione delle decisioni evitando conflitti sulle scelte di gestione, econsentendo la loro composizione; ad un dettagliato accertamento nelladefinizione delle responsabilità connesse alla carica di amministratore ( 21 ).Attesa l’impossibilità di trasposizione concettuale, in sede di consiglio( 21 ) Cfr. Salafia, Gli organi delegati nell’amministrazione della s.p.a., cit., 1376, il quale sostieneche: “La delegazione delle funzioni proprie del consiglio di amministrazione è un istitutoclassico del nostro ordinamento, e non solo di esso, elaborato allo scopo di conciliarel’interesse dei soci ad una direzione collegiale della gestione dell’<strong>impresa</strong> con quello dell’efficienzae duttilità della direzione stessa. È, infatti, evidente che la collegialità della gestionedelle imprese, se risponde all’esigenza di adeguata ponderazione delle decisioni, ne ostacolala tempestività; donde, la delega ad organismi più semplici e più rapidi nella decisione serve,appunto, per correggere la necessaria lentezza della direzione collegiale dell’<strong>impresa</strong>. Nellaprassi societaria, però, l’istituto è stato in passato spesso utilizzato per deresponsabilizzare ilconsiglio e trasferire sui delegati tutta intera la responsabilità per le scelte gestionali e per laloro attuazione, trascurando l’interesse dei soci. Questi, infatti, nel consentire al consiglio didelegare in tutto o in parte le proprie funzioni, non intendeva privarsi dei benefici della direzionecollegiale della gestione, ma solo rendere più agile la direzione stessa, nell’intesa che, inogni caso, il consiglio avrebbe dovuto sovrintendere alla gestione dei delegati, dirigendoli esorvegliandoli. Nell’ordinamento precedente, l’art. 2392 aveva scarnamente disciplinato ilpredetto interesse dei soci in relazione al predetto modello di amministrazione collegiale, disponendosolo che gli amministratori non operativi dovevano vigilare sull’andamento generaledella gestione; formula precettiva questa ambigua e suscettibile di interpretazioni ancheopposte fra di loro. Nella prassi corrente, la formula veniva interpretata anche nel senso che ilconsiglio dei deleganti attendeva alla fine di ogni esercizio un resoconto dei delegati sul qualeesprimeva le proprie valutazioni, rinunciando in tal modo sostanzialmente a quella funzionedi indirizzo, che la legge e i soci, invece, all’intero consiglio attribuivano”.

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