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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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4 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011me la sentenza sembra supporre in presenza di uno squilibrio patrimoniale.Un simile onere incombe sul creditore istante, secondo i principi generalidel processo civile, cui la recente riforma della legge fallimentare si èispirata, sulla base della pronuncia della Corte cost., 15 luglio 2003, n. 240,come ha messo in evidenza Cass., 26 febbraio 2009, n. 4632, che si esprimein termini di adesione della riforma del fallimento ai « principi che governanola giurisdizione ».3. – È ammissibile una insolvenza occulta?E talvolta accade che il fallimento venga dichiarato anche in presenza dibilanci in pareggio o, addirittura, in attivo.In questi casi gli argomenti di prova dell’insolvenza si fondano, anzichésui dati di bilancio, sulla valutazione critica degli stessi ad opera del tribunale,il quale rettifica il bilancio, incrementando il passivo e svalutando l’attivo,così facendo risultare un deficit non dichiarato. È inutile discutere, inquesti casi, sulla fondatezza della revisione critica del bilancio. Il punto èche questa è inammissibile. Non si può dimenticare che sussiste insolvenzaquando ricorrono i due estremi previsti dalla norma dell’art. 5, l. fall.: il primoè la cosiddetta impotenza patrimoniale del debitore, presente quando,nei termini dell’art. 5, « il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmentele proprie obbligazioni ». L’altro è la manifestazione esteriore dellainsolvenza, la quale deve, sempre nei termini dell’art. 5, manifestarsi « coninadempimenti o altri fatti esteriori ».Le classiche manifestazioni esteriori, diverse dagli inadempimenti, sonoquelle che ora si trovano menzionate nell’art. 7, n. 1, l. fall., relativo all’iniziativadel pubblico ministero, ossia quelle risultanti « dalla fuga, dalla irreperibilitào dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’<strong>impresa</strong>,dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolentadell’attivo da parte dell’imprenditore ».L’insolvenza può, dunque, manifestarsi in modi diversi dall’inadempimento,ma deve necessariamente manifestarsi all’esterno. Di ciò offronoconferma gli artt. 10-11, l. fall.: l’imprenditore cessato e quello defunto possonoessere dichiarati falliti « se l’insolvenza si è manifestata » anteriormentealla cessazione o alla morte o nell’anno successivo. Ma decisive, anche perquesto riguardo, sono le norme sulla revocatoria fallimentare, basata sullaconoscenza dell’insolvenza, presunta fino a prova contraria per l’art. 67,comma 1°, o da provare da parte del curatore (o del commissario liquidatore)per l’art. 67, comma 2° . È qui manifesto che l’insolvenza, per essere tale,deve necessariamente esteriorizzarsi: sarebbe, altrimenti, inconcepibile laprova, da parte di terzi, della ignoranza dell’insolvenza o la prova, per il curatore(o il commissario liquidatore), della sua conoscenza da parte di terzi.

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