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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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120 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Attesa la possibilità dell’assenza di specificazioni statutarie nell’atto didelega in tema di determinazione delle modalità di funzionamento dell’organodelegato pluripersonale, appare corretto ritenere sussistente un comitatoesecutivo, in applicazione del principio, presente nelle forme associative,in virtù del quale all’interno di un organo pluripersonale vige il metodocollegiale, nel rispetto della massima ponderazione di interessi fra i singolipartecipanti e, quindi, del perseguimento dell’ottimizzazione dei risultatidella società.Da quanto sinora affermato, risulta necessario individuare il ruolo dellacollegialità dell’organo amministrativo. Nel caso di amministrazione affidataad un organo che non sia composto in modo monopersonale, il potere eil dovere di amministrare spettano ad un organo unitario, vale a dire al consigliodi amministrazione quale struttura a composizione pluripersonale direttaa svolgere attività giuridicamente rilevanti, con attitudine ad operarecome organo collegiale: ne discende che nell’ambito del consiglio di amministrazionei poteri amministrativi debbano di necessità, essere esercitaticollegialmente, dovendo ricorrere imprescindibili presupposti circa la suaregolare costituzione e la determinazione della maggioranza di voti utileper l’assunzione delle deliberazioni: il dato della norma è chiaro nel prescrivereche, al fine della validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratoriin carica; quando l’atto costitutivo non richiede un maggior numero dipresenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo, sempre,diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il voto è personale e non puòquindi essere dato per rappresentanza ( 20 ).II, p. 562. Cfr. in arg. Desario, Numero degli amministratori e clausola di stile, in Riv. dir.comm., 1991, II, p. 42; Ferraro, Le delibere del Consiglio di amministrazione, in Società,11/1983, p. 1368; Id., Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato: un problemaancora molto discusso, in Nuovo dir., 1985, p. 317; Id., Variazione della composizione dell’organoamministrativo in sede di assemblea ordinaria di s.r.l., in Le Società-Casi e questioni,1990. Ancora Pacchi Pesucci, Gli amministratori di società per azioni nella prassi statutaria,in Riv. soc., 1974, p. 606; Piccini, Evoluzione delle idee sull’amministrazione delle società - Le responsabilitàdegli amministratori e dei principali azionisti di una società, in Rass. forense, 1981,p. 461; Portale, Postille in tema di competenza a variare il numero degli amministratori di s.p.a.nel corso del “primo triennio”, in Giur. comm., 1990, II, p. 458.( 20 ) “Dato che la legge (art. 2381, comma 2°, c.c.) non impone che la delega delle attribuzioniproprie del consiglio di amministrazione debba necessariamente essere disposta in favoredel comitato esecutivo, la delibera consiliare adottata a maggioranza che attribuisca deleghegestorie ad uno o più amministratori delegati non può ritenersi per ciò stesso contrariaal precetto dell’art. 1375 c.c., quand’anche questa delibera contempli ulteriori rimunerazioniper i consiglieri titolari di particolari cariche”, così Trib. Roma, 18 dicembre 2006, in Riv. dir.comm., 2007, p. 133.

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